Codice di giustizia contabile

Art. 51 c.g.c. — Notizia di danno erariale

[1]1. Il pubblico ministero inizia l'attivita' istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

[2]2. La notizia di danno, comunque acquisita, e' specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.

[3]3. ((Qualsiasi)) atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da ((chi)) vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

[4]4. Se la nullita' di cui al comma 3 e' fatta valere con istanza proposta ((prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalita' del denunciante. La sezione)) decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza e sentite le parti, con sentenza.

[5]5. Diversamente, la sezione decide sull'eccezione di nullita' con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.

[6]6. La nullita' per violazione delle norme sui presupposti di proponibilita' dell'azione per danno all'immagine e' rilevabile anche d'ufficio.

[7]7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, e' comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinche' promuova l'eventuale procedimento di responsabilita' per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/2023

    Questione infondata
    16 giugno 2023

    È inammissibile l’intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l’art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001 e, in via consequenziale, l’art. 51, comma 7, primo periodo, dell’Allegato 1 al d. lgs. n. 174 del 2016. Anche per questo soggetto – come già affermato per il PM, nonostante a quest’ultimo debba riconoscersi la qualità di parte nel processo a quo –, si deve ritenere, anche a seguito delle recenti modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, inammissibile la costituzione nel giudizio incidentale. Né sussiste, nel caso di specie, il nesso tra lo specifico rapporto dedotto nel giudizio a quo e l’attività istituzionale svolta dal Procuratore generale della Corte dei conti che sia idoneo, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, a legittimarne l’intervento in giudizio. (Precedente: S. 361/1998 – mass. 24226).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 54 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 191/2019

    Questione inammissibile
    19 luglio 2019

    Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata rappresentazione del quadro normativo di riferimento, rifluente sulla valutazione della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei Conti, sez. giur. reg. Liguria, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 103 Cost. - dell'art. 51, commi 6 e 7, dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 174 del 2016, nella parte in cui esclude l'esercizio dell'azione del pubblico ministero contabile per il risarcimento del danno all'immagine conseguente a delitti commessi da pubblici dipendenti a danno delle pubbliche amministrazioni, dichiarati prescritti con sentenza passata in giudicato, ma pienamente accertativa della responsabilità dei fatti, ai fini della condanna dell'imputato al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite. Sotto un primo profilo, al fine di verificare la oggettiva idoneità del fatto accertato (nel caso di specie: violenza privata aggravata in danno di manifestanti) a integrare un delitto "a danno" della pubblica amministrazione, il giudice a quo avrebbe dovuto prendere in considerazione anche l'ambito operativo della delega conferita al Governo per l'adozione del Codice della giustizia contabile (art. 20 della legge n. 124 del 2015) nonché l'art. 17, comma 30- ter , del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui (pur a seguito della sua parziale abrogazione, limitata al primo periodo) prevede la risarcibilità del danno all'immagine "nei soli casi" previsti dalla legge. Sotto un secondo profilo, il rimettente non ha vagliato la possibilità che il dato normativo di riferimento legittimi un'interpretazione secondo cui, nonostante l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 (che limitava l'azione risarcitoria contabile ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), non rimanga privo di effetto il rinvio ad esso operato da parte dell'art. 17, co. 30- ter , del d.l. n. 78 del 2009 (tuttora vigente nel suo secondo periodo), peraltro trascurando di approfondire la natura del rinvio (fisso o mobile), per stabilire se esso sia tuttora operante o se, essendo venuto meno, la norma di riferimento sia oggi interamente costituita dal censurato art. 51, co. 7. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2019 e n. 133 del 2017 ).

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 3 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

3. tolto: Qualunque aggiunto: Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da tolto: chiunque aggiunto: chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

4. Se la nullita' di cui al comma 3 e' fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, tolto: la aggiunto: sono comunque tenute riservate le generalita' del denunciante. La sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza e sentite le parti, con sentenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art51 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari