Art. 9 — Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici

I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il ((75)) per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)). Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresi' i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parita' di trattamento e di specializzazione professionale. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche' il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1º gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10402/2025

    21 aprile 2025

    I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della P.A. datrice di lavoro, la quale non può farla gravare sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo, in proporzione all'ammontare dell'imposta, le risorse che - in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente - sono destinate agli stessi a titolo di compensi professionali.

    Art. 9 · Art. 2115 c.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 · Art. 99 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, pp. 267, 269, 270 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10404/2025

    21 aprile 2025

    I compensi dovuti all'avvocatura interna dell'INPS, ai sensi delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari interne e della contrattazione collettiva, in relazione all'attività giudiziale svolta, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della l. n. 166 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell'IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A., la quale può accantonare tale imposta sul fondo destinato alla retribuzione accessoria dei dipendenti solo se le risorse complessive ivi allocate superano i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o - se questi non esistono o non sono stati allegati o dimostrati - l'ammontare complessivo del credito vantato dai medesimi dipendenti, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.

    Art. 9 · Art. 2115 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, pp. 268, 269 ↗

Tutte le 18 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 128/2022

    Questione infondata
    26 maggio 2022

    È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 81 Cost., dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., in combinato disposto con l'art. 23- ter , comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., che computa i compensi professionali corrisposti al personale dell'Avvocatura dello Stato - costituiti dagli onorari e dalle spese di lite liquidati in sentenza a carico delle controparti - ai fini del raggiungimento del "tetto retributivo" previsto dalla legislazione vigente. La censura è carente di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le norme oggetto del giudizio integrerebbero una violazione del parametro costituzionale evocato. ( Precedenti: S. 114/2021 - mass. 43914; S. 87/2021 - mass. 43843; S. 39/2021 - mass. 43653; S. 30/2021 - mass. 43625; S. 54/2020 - mass. 41657; S. 33/2019 - mass. 42325; S. 240/2017 - mass. 40612 ).

    Art. 9 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari · Art. 23-ter Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 81 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 236/2017

    Questione infondata
    10 novembre 2017

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TRGA del Trentino-Alto Adige, dal TAR Calabria, dal TAR Puglia, dal TAR Molise e dal TAR Campania, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che ha modificato la disciplina dei compensi variabili del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per le prestazioni professionali rese nel difendere in giudizio le amministrazioni di riferimento. La novella, senza realizzare una riforma organica e di sistema del segmento lavorativo di riferimento, di per sé non compatibile con la decretazione d'urgenza, tiene conto della crisi economico-finanziaria presente al momento dell'emanazione e persegue la finalità di una revisione della spesa pubblica in uno dei settori di maggiore rilievo della stessa, quello inerente al costo per il personale della p.a., il cui riordino e contenimento costituiscono momenti di essenziale attuazione del buon andamento dell'azione amministrativa, senza che dunque manchi un coerente raccordo con le premesse della decretazione d'urgenza. Non sussiste, inoltre, disomogeneità tra la norma censurata e le altre del titolo e del capo di riferimento, ancora di più se si considera che quest'ultimo reca altre misure di revisione della spesa concernenti il personale. Neppure sussiste una manifesta irragionevolezza, a causa della mancata indicazione dell'entità del risparmio di spesa nella relazione tecnica di accompagnamento, perché la variabilità dei compensi in oggetto impone di valutare a consuntivo l'effettiva portata dell'intervento. Né, infine, rileva che l'articolo censurato subordini l'applicabilità della novella (nella sola parte relativa alla ripartizione del "riscosso") all'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di riferimento, tenuto conto sia dei tempi estremamente contenuti entro i quali le amministrazioni e le parti interessate dovevano procedere a siffatti adeguamenti (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), sia della stringente previsione correlata al mancato rispetto di tale termine (il blocco integrale della ripartizione del "riscosso" a far data dal 1° gennaio 2015). La sindacabilità, in riferimento all'art. 77 Cost., della scelta del Governo di intervenire con decreto-legge va limitata ai soli casi di evidente mancanza dei presupposti in questione o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 133 del 2016 e n. 10 del 2015; ordinanza n. 72 del 2015 ). La straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito. ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2017 e n. 16 del 2017 ).

    Art. 9 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 2014 al 1 gennaio 2018. 33 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il tolto: 50 aggiunto: 75 per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. tolto: Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della … professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato. tolto: 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblicaaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art9 · fonte del testo

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