Art. 41 — Attestazione dei tempi di pagamento

A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche' l'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo e' allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonche' dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 9 La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilita' interno. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 1-22 dicembre 2015, n. 272 (in G.U. 1ª s.s. 30/12/2015, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.

Testo vigente dal 31 dicembre 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 272/2015

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 2015

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, Cost., l'art. 41, comma 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale ma comprese le Regioni, che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal d.lgs. n. 231 del 2001, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello di riferimento. La norma impugnata ha una finalità che legittimamente può essere perseguita dal legislatore statale anche nei rapporti con le Regioni. La fissazione di un termine - aggiuntivo rispetto a quelli previsti all'art. 4 del citato d.lgs.- per il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e la previsione di una sanzione, per il caso in cui l'ente pubblico abbia tempi medi nei pagamenti superiori a quel termine, non rappresentano strumenti, in sé considerati, incompatibili con l'autonomia costituzionale delle Regioni. Simili previsioni sono dirette a fronteggiare una situazione che provoca gravi conseguenze per il sistema produttivo e a favorire la ripresa economica, con effetti positivi anche per la finanza pubblica. Pertanto, anche la sanzione del divieto temporaneo, per le amministrazioni inadempienti di procedere ad assunzioni di personale può rientrare nell'ambito dei poteri del legislatore statale, ancorchè essa investa un aspetto essenziale dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli altri enti pubblici. La materia del «coordinamento della finanza pubblica», infatti, non può essere limitata alle norme aventi lo scopo di contenere la spesa pubblica, ma comprende anche quelle aventi la funzione di riorientarla per una complessiva maggiore efficienza del sistema. La previsione impugnata, avendo lo scopo di incentivare una più corretta gestione della spesa pubblica, nell'interesse delle imprese ma anche del sistema complessivo pubblico-privato, può essere considerata un principio di coordinamento della finanza pubblica, sia nella parte in cui fissa i termini, sia nella parte in cui stabilisce la sanzione. Tuttavia, il meccanismo legislativo, là dove prevede che qualsiasi violazione dei tempi medi di pagamento da parte di un'amministrazione debitrice, a prescindere dall'entità dell'inadempimento e dalle sue cause, sia sanzionata con una misura a sua volta rigida e senza eccezioni come il blocco totale delle assunzioni, non appare di per sé idoneo a far sì che le amministrazioni paghino tempestivamente i loro debiti e non costituisce, quindi, un adeguato deterrente alla loro inadempienza. La mancata considerazione della causa del ritardo, al quale consegue automaticamente l'applicazione della sanzione, rende ipotetica e, in definitiva, aleatoria l'idoneità della norma a conseguire la sua finalità, dal momento che, nei casi in cui il ritardo non fosse superabile con un'attività rimessa alle scelte di azione e di organizzazione proprie dell'ente pubblico, la minaccia del blocco delle assunzioni o la sua concretizzazione non potrebbe sortire l'effetto auspicato. La rigidità della previsione, sia sul versante della individuazione della violazione, sia su quello delle sue conseguenze, non supera il test di proporzionalità, in quanto porta a ritenere che l'obiettivo perseguito potesse essere raggiunto con un sacrificio minore degli interessi costituzionalmente protetti delle Regioni e delle relative comunità. Sulla possibile rilevanza del prodotto interno lordo (Pil) ai fini del patto europeo di stabilità, v. la citata sentenza n. 8/2013. Sulla possibilità per il legislatore statale di intervenire in ambiti essenziali dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli altri enti pubblici, v. le citate sentenze nn. 61/2014, 27/2014, 130/2013, 259/2012, 217/2012 e 148/2012. Sul principio di proporzionalità che deve regolare il rapporto tra violazione e sanzione, v. le citate sentenze nn. 132/2015, 98/2015, 254/2014, 39/2014, 53/2013, 338/2011 e 333/2001. Sull'applicazione del principio di proporzionalità nel contesto delle relazioni fra Stato e Regioni, v. le citate sentenze nn. 156/2015, 278/2010, 215/2010, 50/2008, 285/2005, 62/2005 e 272/2004. Sulla portata del test di proporzionalità, v. la citata sentenza n. 1/2014. Per l'affermazione che il d.l. n. 35 del 2013 ha cercato di far fronte al problema del pagamento dei debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche, prevedendo, tra l'altro, l'allentamento del patto di stabilità interno, v. la citata sentenza n. 181/2015.

    Art. 41 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2015 al 31 dicembre 2015.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 1-22 dicembre 2015, n. 272 (in G.U. 1ª s.s. 30/12/2015, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art41 · fonte del testo

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