Art. 2 — Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile
Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 45, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensivita' di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilita' dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, ((n. 165, e il numero dei beneficiari";))
- a-bis)((all'articolo 57, comma 2, quarto periodo, le parole: "sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi";))
- a-ter)((all'articolo 125, comma 1, sesto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura"));
- b)all'articolo 136, le parole: «4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza»;
- c)all'articolo 140:
- 01)((al comma 1: 01.1) al primo periodo, dopo le parole: "di 500.000 euro o" sono inserite le seguenti: ", se superiore, nel limite" e dopo le parole: "pubblica e privata incolumita'" sono aggiunte le seguenti: ", comunque nel limite della soglia europea"; 01.2) al secondo periodo, dopo le parole: "di servizi o forniture" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalita',"));
- 1)((dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. 1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo"));
- 2)il comma 6 e' abrogato;
- 3)al comma 7, le parole: «nonche', limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c),» sono soppresse;
- 4)((il comma 8 e' abrogato));
- 5)i commi 11 e 12 sono abrogati;
- 6)alla rubrica, le parole: «e di protezione civile» sono soppresse;
- d)dopo l'articolo 140, e' inserito il seguente: «Art. 140-bis (Procedure di protezione civile). - 1. Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) ((, del codice della protezione civile)), di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140 ((del presente codice)) nonche' le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. 2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di sopra ((del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo)), per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni ((,)) e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e ((nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018)). ((L'affidamento diretto di cui al primo periodo non e' comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea)). 3. In occasione degli eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facolta' di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
- a)articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- b)articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei ((,)) anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- c)articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- d)articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento ((dei tempi del suo svolgimento)) alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea;
- e)articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e ((accelerare)) le relative procedure;
- f)articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente ((ai tempi)) e alle modalita' delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento ((dei suoi tempi di svolgimento)) alle esigenze del contesto emergenziale;
- g)articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo; 4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:
- a)gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
- b)il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, e' stabilito in trenta giorni;
- c)l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto e' identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresi', qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c).»;
- e)all'articolo 222, comma 3, lettera g), le parole: «di cui all'articolo 140» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 140 e 140-bis»;
- f)all'articolo 225-bis, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano gia' stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»;
- f-bis)((all'allegato II.14, all'articolo 33, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara puo' essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilita' del quadro economico"));
- g)all'allegato V.2, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente».
- g-bis)((all'allegato V.2:
- 1)all'articolo 2: 1.1) al comma 1: 1.1.1) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: "di uno" sono inserite le seguenti: "o piu'"; 1.1.2) alla lettera b), le parole: "ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono sostituite dalle seguenti: "di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 1.1.3) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e-bis) dottorato di ricerca nelle materie di cui al primo periodo dell'alinea del presente comma"; 1.2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del computo del periodo minimo si considera il tempo necessario per l'acquisizione dei requisiti di esperienza o qualificazione di cui al comma 1, anche cumulativamente considerati";
- 2)all'articolo 6, il comma 4 e' abrogato)). ((Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.)) ((Le modalita' per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attivita' svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.)) ((Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse gia' accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento)). Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: «Art. 46-bis (Procedure di protezione civile). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, si applicano, altresi', le disposizioni del presente articolo. 2. Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 sono svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo codice recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite ((,)) fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. In caso di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei provvedimenti di cui all'articolo 25 del presente codice sono autorizzati ad avvalersi della societa' Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all'affidamento dell'appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione, ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del medesimo codice ((di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023)).».
Testo vigente dal 20 luglio 2025
