Art. 4-ter — Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale
Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalita' di cui al presente comma. Per le finalita' di cui al primo periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20, e sono individuati le attivita' del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalita' di utilizzo nonche' il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresi' di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello non dirigenziale e una unita' di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ((nominate)) con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalita' di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalita' di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il commissario puo' altresi' nominare, con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1, secondo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 76.060 per l'anno 2024 e a euro 456.358 annui ((per ciascuno degli anni)) dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per l'anno 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per l'anno 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per l'anno 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti, ((si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento)) del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili, puo' nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20. Il compenso del commissario di cui al presente comma e' determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma e' istituita una contabilita' speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori, la relativa contabilita' e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi, i commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di societa' specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali.
Testo vigente dal 17 dicembre 2024
