Art. 12 — Potenziamento della struttura per le crisi di impresa
Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico e fino al ((31 dicembre 2022)), alla struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonche' con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi precedenti garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche." Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ((e a 560.415 euro per l'anno 2022)), si provvede quanto a 180.000 euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ((e a 560.415 euro per l'anno 2022)) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ((, e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2022
