Codice dell’ordinamento militare

Art. 1014 c.o.m. — Riserve di posti nel pubblico impiego

A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonche' dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' riservato:

  • a)il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonche' nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • b)il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;
  • c)il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa. La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perche' danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

Testo vigente dal 26 febbraio 2014

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1014 c.o.m., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8064/2026

    1 aprile 2026

    La frequentazione di scuole militari non costituisce titolo idoneo per accedere alla quota di riserva destinata a volontari in ferma breve "congedati senza demerito", la quale presuppone lo svolgimento di un servizio attivo nell'ambito dell'amministrazione militare, atteso che gli allievi di dette scuole, sebbene "militari in servizio" ai sensi dell'art. 878, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), non possono essere impiegati in attività operative e contraggono, nel corso degli studi, una ferma che, se anche da ritenere "breve", è qualificata dall'art. 788 del medesimo codice come "speciale" e quindi non è equiparabile a quella derivante dallo svolgimento di attività militare attiva.

    Art. 1014 c.o.m. · Art. 678 c.o.m. · Art. 788 c.o.m. · Art. 878 c.o.m.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014. 309 parole tolte, 259 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988aggiunto: A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonche' dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. tolto: 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 aggiunto: 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. tolto: 281, e' disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 aggiunto: 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' riservato:

aggiunto: a) il 30 per cento dei posti tolto: annualmente messi a concorso nei ruoli civili del aggiunto: nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente tolto: del Ministero della difesa. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di tolto: personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi aggiunto: cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo tolto: 23 novembre 1988 aggiunto: 30 marzo 2001, n. tolto: 509, e della legge 12 marzo 1999 aggiunto: 165, e successive modificazioni nonche' nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. tolto: 68, e' elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano aggiunto: 267;

aggiunto: b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;

aggiunto: c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale tolto: emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti aggiunto: civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa. La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio tolto: di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolotolto: , nel corso dell'anno precedente. tolto: La riserva aggiunto: Se le riserve di cui al tolto: presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non puo' aggiunto: comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perche' tolto: da' aggiunto: danno luogo a frazioni di posto, tolto: tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla aggiunto: tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1014 · fonte del testo

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