Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 5:
  • 1)al comma 1, la lettera a-ter), e' sostituita dalla seguente: «a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attivita' soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, ((con avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,)) la data a partire dalla quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della piena operativita' dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ((, che le trasmette al Commissario con le modalita' determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP));»;
  • 2)al comma 1, lettera a-sexies), le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;
  • 3)al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme gia' in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacita' amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021.»;
  • b)all'articolo 5-bis:
  • 1)al comma 3, ((le parole: "dell'articolo 14-bis" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 14-bis e seguenti"));
  • 2)al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumita', ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo e' indetta dall'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attivita' propedeutiche e istruttorie necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non e' raggiunta, l'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attivita' produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'Autorita' competente partecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che ((abbiano)) condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario puo' chiedere all'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. ((L'Autorita' politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni))». (( Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessita' di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, relativamente ai porti nei quali devono operare o aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative. 1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario e' dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unita', di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo e' individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorita' amministrative indipendenti. Il predetto personale e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater";
  • b)al comma 7-quater, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali" e, al terzo periodo, dopo le parole: "A tale fine" sono inserite le seguenti: "nonche' ai fini di cui al comma 6-bis"))

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2021 al 1 gennaio 2022. 32 parole tolte, 565 parole aggiunte in 5 capoversi.

… presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato tolto: sul proprio sito istituzionale, aggiunto: nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la data a partire dalla quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more … giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 tolto: e, a tal fine,aggiunto: , che le trasmette al Commissario con le modalita' determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP tolto: si raccordano con il Commissario;»;

1) al comma 3, tolto: dopo le parole «in applicazione aggiunto: le parole: "dell'articolo 14-bis tolto: della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono inserite le seguenti: « e seguenti»aggiunto: " sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 14-bis e seguenti";

… ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che tolto: abbiamo aggiunto: abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario puo' chiedere all'Autorita' politica delegata … dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.tolto: ». aggiunto: L'Autorita' politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni». Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessita' di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, relativamente ai porti nei quali devono operare o aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative. 1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario e' dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unita', di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo e' individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorita' amministrative indipendenti. Il predetto personale e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater";

aggiunto: b) al comma 7-quater, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali" e, al terzo periodo, dopo le parole: "A tale fine" sono inserite le seguenti: "nonche' ai fini di cui al comma 6-bis"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152~art11 · fonte del testo

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