Art. 38 — Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale
Al fine di attuare il progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri limitatamente alle modalita' di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello unico» di prossimita' nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, affidando, anche in deroga all'articolo 7-vicies ter, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto e' attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso personale puo' procedere all'identificazione degli interessati, ((ivi compresa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,)) all'acquisizione dei relativi dati ed e' autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Nell'ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le modalita' di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle attivita' richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia. Al trattamento dei dati correlati alle attivita' svolte ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 2-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 36
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56
36Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha disposto (con l'art. 8, comma 18-ter) che "L'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal primo periodo del presente comma, si applica altresi' alle procedure amministrative definite dalle convenzioni di cui all'articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3".
Testo vigente dal 1 maggio 2024
