Art. 34 — Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR

Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonche' per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica e' assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unita', nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversita' o dello sviluppo dell'economia circolare, nonche' di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti. Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, e' redatta una short list recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalita' ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Capo del dipartimento competente, che definisce l'oggetto dell'attivita' da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo e' allegato il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalita' richiesta in ragione dell'oggetto dell'attivita'. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attivita' del contingente di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 38

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 19 febbraio 2026, n. 19

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Il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Per le finalita' di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove unita', fino al 31 dicembre 2026".

Testo vigente dal 20 febbraio 2026

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 2023 al 20 febbraio 2026. 2 parole tolte.

… sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025. tolto: 2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, e' … al dipartimento, delle specifiche professionalita' ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short listaggiunto: . Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti, anche in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 19 febbraio 2026, n. 19

    Il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Per le finalita' di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove unita', fino al 31 dicembre 2026".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152~art34 · fonte del testo

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