Art. 24 — Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni

All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "b) verifica la congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato" sono inserite le seguenti: "che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprieta' pubblica presenti sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni". All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, e' aggiunto il seguente: "In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.";
  • b)dopo il comma 222-ter e' inserito il seguente: "222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione positivamente verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio." L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e' sostituito dal seguente: "Art. 2-bis. - (Facolta' di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso e' perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano". All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al" sono soppresse. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri.";
  • b)al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il piano generale puo' essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non risultino gia' affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.";
  • c)al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri". All'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 4 le parole "1° gennaio 2015" sono sostituite con le parole "1° luglio 2014";
  • b)il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresi' alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.". 14 Al fine della riduzione della spesa per il deposito legale di stampati e documenti:
  • a)agli istituti depositari previsti dal regolamento attuativo dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004, n. 106, e' consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili;
  • b)per l'archivio nazionale della produzione editoriale non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia. 25
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

14

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio - 24 marzo 2016, n. 64 (in G.U. 1ª s.s. 30/3/2016, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 4, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e, comunque, le misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative, sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino all'anno 2016»".

25

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 57, comma 2, lettera g)) che "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: [...] g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

Testo vigente dal 25 dicembre 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 24, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25077/2025

    12 settembre 2025

    La riduzione del 15%, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a, del d.l. n. 66 del 2014, conv. con modific. dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l'utilizzo sine titulo di immobili, a fini istituzionali, da parte delle Amministrazioni centrali (come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009), nonché dalle Autorità indipendenti (ivi inclusa la Consob), si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità della riduzione all'indennità di occupazione di un immobile già condotto in locazione da un Ministero, in virtù di contratto scaduto in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95 del 2012, in relazione al lasso di tempo trascorso tra questa - 7 luglio 2012 - e il rilascio del bene).

    Art. 24 · Art. 1 Legge di contabilita' e finanza pubblica

    Rassegna di settembre 2025, p. 58 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 64/2016

    Ha colpito questo articolo
    24 marzo 2016

    Sono inammissibili, per carenza di motivazione in ordine alle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma quarto, lett. b ), del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 23 giugno 2014, n. 89, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 119, terzo e quarto comma, e 120 Cost., in quanto prevede l'applicazione alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto compatibili, delle disposizioni dei commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, che stabiliscono la riduzione del quindici per cento, a decorrere dal 1° luglio 2014, dei canoni dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali e dalle autorità indipendenti aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale e dei costi derivanti dagli utilizzi in assenza di titolo degli stessi immobili, con la possibilità per le Regioni e le Province autonome di adottare misure di contenimento della spesa corrente alternative alle menzionate riduzioni. Le motivazioni addotte dalla ricorrente a sostegno delle questioni promosse in riferimento al «principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120» Cost. ed all'art. 119, terzo e quarto comma, Cost. non raggiungono la soglia minima di chiarezza e di completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. Quanto al principio di leale collaborazione, la ricorrente non ha specificato le ragioni della violazione, ma si è limitata ad invocare, in modo anapodittico, la necessità dell'intesa, senza chiarire perché la Costituzione imporrebbe, nella fattispecie, il coinvolgimento delle Regioni. Quanto all'art. 119, terzo e quarto comma, Cost., la ricorrente ha omesso di specificare in che modo la disposizione impugnata produrrebbe un «effetto perequativo implicito» e perché tale effetto debba ritenersi in contrasto con i parametri invocati. Altresì, inidoneo a superare le carenze motivazionali si rivela il richiamo alle motivazioni sviluppate in punti precedenti, posto che esse sono relative alla ritenuta incostituzionalità di altre disposizioni impugnate. Sull'ammissibilità della costituzione in giudizio della parte resistente nei giudizi in via principale, v. le citate sentenze nn. 87/2012 e 168/2010, nonché l'ordinanza n. 156/2012. Sulla delimitazione dell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, v. ex plurimis , la citata sentenza n. 153/2015. Sull'esigenza che il ricorso in via principale sia supportato da un impianto motivazionale connotato in termini più stringenti rispetto ai giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, v. la citata sentenza n. 82/2015. Sull'ambito di applicazione del principio di leale collaborazione nel procedimento legislativo, v. le citate sentenze nn. 43/2016, 13/2015, 36/2014, 121/2013, 203/2012 e 164/2012. In tema di motivazione per relationem , v. la citata sentenza n. 19/2015.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 · Art. 24 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale · Art. 119 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2016 al 25 dicembre 2019.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 57, comma 2, lettera g)) che "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: [...] g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art24 · fonte del testo

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