Art. 19 — Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 932-bis, lettera a), dopo le parole: «nei confronti della gestione commissariale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attivita' straordinarie della gestione commissariale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi ((a valere sulle)) risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze»;
- b)dopo il comma 932-bis e' inserito il seguente: «932-ter. Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'((articolo 14, comma 14)), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalita' di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria. Ai fini dell'esecuzione delle attivita' di cui al presente comma, Roma Capitale fa ricorso, ove necessario, alla procedura amministrativa di cui al comma 927, nonche' alla procedura semplificata di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui deroga all'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». ((Ferme restando le finalita' delle assunzioni di cui all'articolo 3, commi da 3-bis a 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e le deroghe ai limiti di spesa in materia di personale ivi previste, le risorse destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione Calabria, stanziate ai sensi del comma 3-quinquies del medesimo articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto.)) ((Il comune di Lampedusa e Linosa, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio e nel rispetto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, puo' stipulare sino al 31 dicembre 2030, al di fuori della dotazione organica, in deroga ai limiti di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contratti a tempo determinato per tre dirigenti a cui affidare la responsabilita' dei servizi rilevanti per l'attuazione di misure in materia di interventi pubblici. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del citato articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)).
Testo vigente dal 10 agosto 2025
