All'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Ai contratti stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.";
  • b)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Le risorse di cui al primo periodo del comma 4 possono essere utilizzate dai predetti enti previdenziali anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della ((legge 31 dicembre 2009, n. 196)), su indicazione dell'amministrazione che esercita il controllo analogo, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio per le rispettive competenze. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' trasferire alle predette societa' in house le risorse a legislazione vigente di cui al settimo periodo del comma 4, per consentire alle medesime societa', che ne facciano richiesta, di procedere alla predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente comma. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.".

Testo vigente dal 25 dicembre 2019

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 2019 al 25 dicembre 2019. 2 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… centrali dello Stato ed incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge tolto: 196/2009 aggiunto: 31 dicembre 2009, n. 196, su indicazione dell'amministrazione che esercita il controllo analogo, sentiti il Ministero dell'economia e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art43 · fonte del testo

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