Citta' di Taranto All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo periodo, le parole «un anno, prorogabile» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023»;
  • b)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello non dirigenziale, e una unita' di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo ((, amministrativo)), tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita' di reperimento, al personale di livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ((delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,)) nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2021 al 1 gennaio 2022. 1 parola tolta, 33 parole aggiunte.

… del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo tolto: eaggiunto: , amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' … delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159aggiunto: , delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152~art42 · fonte del testo

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