[1]Disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione delle misure in materia di personale a supporto delle attivita' di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonche' per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi.

[2]1. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva attuazione delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali interessati, di cui all'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ove risulti maggiormente efficace rispetto alle modalita' gia' oggi previste, per i medesimi enti locali, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti dall'ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 18 del 9 gennaio 2024, resta ferma la facolta' di provvedere, in alternativa all'assunzione delle unita' ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facolta' previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unita' corrispondenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 MAGGIO 2025, N. 65, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 LUGLIO 2025, N. 101)). 3. In considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali e' preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalita' ed esperienze necessarie, al citato articolo 20-ter, comma 4, le parole: «di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se piu' favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalita' di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. 5. Il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" individuata dalle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2024, n. 6, mediante lo svolgimento delle seguenti attivita':

  • a)ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonche' delle iniziative volte a garantire la salubrita' dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni insediate nell'area interessata;
  • b)ricognizione delle risorse stanziate e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui alla lettera a);
  • c)individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonche' stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi;
  • d)individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione;
  • e)realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;
  • f)comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuati e programmati. 6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni centrali e locali, nonche' la regione Campania e le Province di Napoli e Caserta, a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 5, lettera a), comunicano al Commissario di cui al medesimo comma le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari. 7. Il Commissario di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attivita' di cui al medesimo comma 5, lettere a), b) e c), nonche' un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti nell'area denominata "Terra dei fuochi". 8. La relazione di cui al comma 7 e' trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, nonche' a tutti i soggetti di cui al comma 6, i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilita' speciale intestata al Commissario di cui al comma 5. 9. Il Commissario di cui al comma 5 presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attivita' svolte e sulle eventuali criticita' almeno trimestralmente. Per il primo anno, il Commissario presenta la relazione di cui al primo periodo con cadenza mensile. Ciascuna relazione e' pubblicata in un'apposita sezione del sito internet istituzionale del Commissario. 10. I soggetti di cui al comma 6 comunicano altresi' al Commissario ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 5. 11. Sono trasferiti al Commissario gli interventi di cui al comma 6 che risultano gia' integralmente finanziati a legislazione vigente, con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonche' ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria. 12. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, il contingente di personale della struttura commissariale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' incrementato di dieci unita' per il triennio 2025-2027. Per le finalita' di cui al primo periodo, e' autorizzata la spesa di 659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. 13. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede allo svolgimento di attivita' di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 5, lettere a), b) e c), e pubblica i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, che garantisca il piu' ampio accesso ai dati stessi da parte della societa' civile e dei soggetti interessati. Per le finalita' di cui al primo periodo, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. 14. Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Testo vigente dal 5 luglio 2025

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Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 2025 al 5 luglio 2025. 174 parole tolte, 21 parole aggiunte in 2 capoversi.

Disposizioni urgenti finalizzate tolto: all' attuazione aggiunto: all'attuazione delle misure in materia di personale a supporto delle attivita' di ricostruzione nei …

… quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 2. tolto: Allo scopo di favorire l'immediata operativita' della sua struttura di supporto, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, per il Commissario straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 20-ter e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facolta' di provvedere, in alternativa alle modalita' di individuazione delle unita' ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facolta' previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unita' di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 MAGGIO 2025, N. 65, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 LUGLIO 2025, N. 101. 3. In considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali e' preposta la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-03-14;25~art10 · fonte del testo

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