Art. 42 — Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilita' di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture puo' essere sostituito dalle apposite funzionalita' che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti e' annotato:

  • a)il codice progressivo di registrazione;
  • b)il numero di protocollo di entrata;
  • c)il numero della fattura o del documento contabile equivalente; d)la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
  • f)l'oggetto della fornitura;
  • g)l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; h)la scadenza della fattura;
  • i)nel caso di enti in contabilita' finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unita' gestionali del bilancio sul quale verra' effettuato il pagamento;
  • l)se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA;
  • m)il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
  • n)il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  • o)qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Testo vigente dal 24 aprile 2014 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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