All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)((il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di onnicomprensivita' della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla societa' di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio";
  • b)il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. A tali societa' si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4")). ((Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,)) Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore ((del presente)) decreto.

Testo vigente dal 19 agosto 2014

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Che cosa è cambiato dal 19 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2014 al 19 agosto 2014. 236 parole tolte, 280 parole aggiunte in 8 capoversi.

a) tolto: al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: 1) al primo periodo, le parole da: " di cui due dipendenti" a: " societa' a partecipazione indiretta." sono sostituite dalle seguenti: " di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa societa' controllante, per le societa' a partecipazione indiretta.";

tolto: 2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano aggiunto: il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di onnicomprensivita' della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione tolto: o diaggiunto: , o della societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e tolto: vigilanza ovvero dipendenti della societa' controllante hanno obbligo aggiunto: di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi tolto: assembleari all'amministrazione aggiunto: all'amministrazione o alla societa' di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessoriotolto: , e alla societa' di appartenenza.";

tolto: 3) il quinto periodo e' soppresso;

tolto: b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: 1) il terzo periodoaggiunto: b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "tolto: Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, e' assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della societa' controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa societa' controllante, per le societa' a partecipazione indiretta.";

tolto: 2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Siaggiunto: 5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. A tali societa' si applica quanto previsto tolto: al aggiunto: dal secondo e dal terzo periodo del comma 4tolto: .";

tolto: 3) il sesto periodo e' soppresso.aggiunto: ". Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore tolto: della aggiunto: del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art16 · fonte del testo

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