Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 79:
  • 1)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attivita' di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari";
  • 2)al comma 2-bis, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento" e le parole: "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi";
  • 3)al comma 4, alinea, le parole: "di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5";
  • 4)al comma 5-bis, dopo le parole: "le quote associative dell'ente" sono inserite le seguenti: ", i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85";
  • 5)al comma 5-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale o da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica";
  • 6)al comma 6: 6.1) le parole: "familiari e conviventi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "familiari conviventi"; 6.2) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che le relative attivita' siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis";
  • b)all'articolo 82:
  • 1)al comma 1, le parole: "salvo quanto previsto ai commi 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6";
  • 2)al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale";
  • 3)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
  • c)all'articolo 83:
  • 1)al comma 1, primo periodo, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1";
  • 2)al comma 2: 2.1) al primo periodo, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; 2.2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'eventuale eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare";
  • 3)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1";
  • 4)il comma 6 e' abrogato;
  • d)all'articolo 84:
  • 1)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'";
  • 2)il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici";
  • e)all'articolo 85:
  • 1)alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle societa' di mutuo soccorso";
  • 2)al comma 1, le parole: "dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";
  • 3)al comma 4: 3.1) alla lettera a), le parole: "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; 3.2) alla lettera b), le parole: "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";
  • 4)il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'";
  • 5)dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle societa' di mutuo soccorso";
  • f)all'articolo 86, comma 10, le parole: "all'articolo 19-bis" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19-bis.2";
  • g)all'articolo 87:
  • 1)al comma 1, lettera b), le parole: "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7";
  • 2)al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ne' agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi";
  • h)all'articolo 88, comma 1, le parole: "all'articolo 82, commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 82, commi 3, quarto periodo, 7 e 8," e le parole: "e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti, 'de minimis' nel settore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale";
  • i)all'articolo 104, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro". Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 16, comma 1, le parole: "possono destinare" sono sostituite dalla seguente: "destinano";
  • b)all'articolo 18, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle societa' che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
  • a)quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  • b)quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 2022 al 1 gennaio 2023. 47 parole aggiunte.

aggiunto: a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-06-21;73~art26 · fonte del testo

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