[1]Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

[2]Art. 1.

[3](Art. 1 primo comma e 15 secondo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 R. decreto 20 novembre 1930. n. 1483 - N. 1804).

[4]La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato.

[5]Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'.

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15665/2026

    22 maggio 2026
    • Avvocatura dello Stato

    La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle istituzioni scolastiche pubbliche spettano all'Avvocatura dello Stato, ex art. 1 del r.d. n. 1611 del 1933, giacché -anche a seguito della riforma introdotta, per effetto della legge delega n. 59 del 1997, con d.P.R. n. 275 del 1999, recante norme in materia di autonomia (didattica, organizzativa, amministrativa, contabile) delle istituzioni scolastiche - l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 qualifica amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

    Art. 1 · Art. 11 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato · Art. 1 TU pubblico impiego · Art. 144 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20278/2025

    20 luglio 2025
    • Avvocatura dello Stato

    L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), come desumibile dall'art. 4 della legge istitutiva (d.lgs. n. 162 del 2007) e dall'art. 8 del d.lgs. n. 300 del 1999, ha natura di amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo e con personalità giuridica, la quale svolge attività di cura di interessi pubblici di rilievo nazionale che lo Stato è tenuto ad assicurare anche in adempimento di obblighi di derivazione comunitaria, sicché, in assenza di una norma derogatoria quale quella dettata, per le Agenzie fiscali, dall'art. 72 del citato d.lgs. n. 300 del 1999, deve ritenersi operante l'art. 1 del r.d. n. 1611 del 1933, che assegna all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo.

    Art. 1

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art1 · fonte del testo

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