Art. 5 — Principi in materia di sviluppo economico

Lo Stato e le altre autorita' pubbliche:

  • a)promuovono lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina, anche mediante l'applicazione della robotica, nei settori produttivi, la produttivita' in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonche' quale strumento utile all'avvio di nuove attivita' economiche e di supporto al tessuto nazionale produttivo, costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese, al fine di accrescere la competitivita' del sistema economico nazionale e la sovranita' tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;
  • b)favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;
  • c)facilitano la disponibilita' e l'accesso a dati di alta qualita' per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunita' scientifica e dell'innovazione;
  • d)indirizzano le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati strategici presso data center posti nel territorio nazionale, le cui procedure di disaster recovery e business continuity siano implementate in data center posti nel territorio nazionale, nonche' modelli in grado di assicurare elevati standard in termini di sicurezza e trasparenza nelle modalita' di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalita';
  • e)favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca.

Testo vigente dal 25 settembre 2025

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132~art5 · fonte del testo

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