Art. 2 — Personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri

11 Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalita' necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, un contingente massimo di settantasette unita' di personale, di cui sessantasette di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020. 11 Fino al completamento delle procedure di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unita' dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, per le esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un massimo del 40 per cento delle unita' di personale di cui al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa quota il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, in posizione di comando, di personale che non risulti impiegato in compiti operativi o specialistici con qualifiche o gradi non dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di venti unita', conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1777, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 11 Per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di dieci unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nella Categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di spesa di euro 640.000 annui a decorrere dall'anno 2020. 11 Fino al completamento delle procedure di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unita' dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nel quadro del Trattato dell'Atlantico del Nord, puo' avvalersi, entro il limite del 40 per cento delle unita' previste dal medesimo comma, di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo, di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' di esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica. 11 Il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 3 avviene mediante uno o piu' concorsi pubblici da espletare anche in deroga all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta in ogni caso ferma la possibilita' da parte delle amministrazioni di avvalersi delle modalita' semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 giugno 2021, n. 82

11

Il D.L. 14 giugno 2021, n. 82 ha disposto (con l'art. 16, comma 6, lettera a)) che nel presente decreto-legge ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorra, e' da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Testo vigente dal 15 giugno 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 giugno 2021

Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 2019 al 15 giugno 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 14 giugno 2021, n. 82

    Il D.L. 14 giugno 2021, n. 82 ha disposto (con l'art. 16, comma 6, lettera a)) che nel presente decreto-legge ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovunque ricorra, e' da intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-21;105~art2 · fonte del testo

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