[1](Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" e in materia di impianti sportivi). Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attivita' e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprieta' pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed e' individuato tra soggetti esperti nella gestione di attivita' complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifiche professionalita' e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario puo' essere collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione. In caso di collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032. Al Commissario straordinario spetta un compenso, da determinare con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario straordinario. Sulla base delle iniziative dei soggetti proponenti e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European Football Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032", il Commissario straordinario di cui al comma 1 definisce uno o piu' piani di intervento nonche' le attivita' agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie gia' previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, puo' agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. ((In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facolta' di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonche' le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalita' e di prevenzione della corruzione)). In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023 e' esteso a trenta giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata. Agli stessi fini il Commissario straordinario puo', mediante ordinanza motivata, individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario puo' agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto nell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo della societa' Sport e salute S.p.A. ((e dell'attivita' di vigilanza collaborativa dell'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)), con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. La societa' Sport e salute S.p.A. puo' svolgere altresi' le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario puo' nominare come sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'individuazione dei siti in cui realizzare l'intervento, il Commissario straordinario acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente, sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unita', individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonche' del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. In caso di collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto e' attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso e' definito con il decreto di nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1 ed e' onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unita' di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario puo' avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui puo' essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e ((onnicomprensivita' del trattamento economico)) di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ((convertito, con modificazioni,)) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la societa' concedente, puo' essere altresi' autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di societa' controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di ((queste ultime)), ivi ((compresi)) quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operativita' della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui puo' avvalersi il Commissario straordinario. ((Agli oneri di cui al primo periodo)), pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. E' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna annualita'. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonche' di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica. ((Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio 'UEFA EURO 2032' nonche' di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione e' trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorita' nazionale anticorruzione)). Al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in gestione separata, un fondo rotativo denominato "Fondo italiano per lo sport". Il Fondo, da gestire mediante conto corrente bancario o postale, e' composto di distinte sezioni che, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono destinate:
- a)per la "Sezione garanzie", a rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari;
- b)per la "Sezione finanziamenti", a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;
- c)per la "Sezione rafforzamento patrimoniale", a sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata;
- d)per la "Sezione contributi":
- 1)a erogare contributi a fondo perduto nella forma di: 1.1) contributi in conto interessi; 1.2) contributi in conto capitale;
- 2)a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonche' le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) e al numero 1) della presente lettera, entro il limite massimo del 5 per cento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, per la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro per l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera d), a 331.190.765 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente bancario o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12. Il Fondo italiano per lo sport puo' essere altresi' alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:
- a)dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e da qualunque altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo, internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci;
- b)dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Il Fondo italiano per lo sport e' contabilizzato separatamente secondo i principi della contabilita' economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle sezioni di cui al comma 5. I dati concernenti i relativi prospetti contabili, consuntivi e previsionali, e i relativi flussi di cassa sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso separata evidenza dei trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera a), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo Fondo ed e' conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso, e successivamente all'accertamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, dell'incapienza del Fondo. I beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 5, lettera a), in caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, provvede, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa al Ministero, al trasferimento all'Istituto medesimo delle risorse finanziarie necessarie. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa provvede con le risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato e' surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. La garanzia di ultima istanza dello Stato di cui al presente comma e' inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le garanzie di cui al presente comma sono rilasciate entro il limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, entro il limite cumulato stabilito annualmente dal bilancio di previsione dello Stato. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti:
- a)i criteri di gestione e le modalita' di funzionamento del Fondo italiano per lo sport, compresi i criteri e le modalita' della surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 5, lettera a);
- b)le finalita', le condizioni e le modalita' di accesso relative agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c)
[2]e d);
- c)i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della compatibilita' e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non e' consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d);
- d)i criteri, le condizioni e le modalita' di incremento e di gestione della dotazione ai sensi del comma 7. Il Fondo italiano per lo sport e' gestito dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o con l'Autorita' politica delegata in materia di sport. La convenzione disciplina le attivita' amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonche' gli oneri e le spese di gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera d), nella misura massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera d). L'amministrazione del Fondo italiano per lo sport e' attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione. Il comitato di indirizzo e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, o da un suo delegato, ed e' composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport. Il comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorita' degli interventi del Fondo e delibera, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, il piano di attivita' del Fondo. Il comitato di indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10, lettera c), puo' ripartire la dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c). Le modalita' di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalita' di composizione e di funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, delibera gli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Ai componenti del comitato di indirizzo e del comitato di gestione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione vigente, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo. I commi 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 e l'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
- a)quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b)quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295;
- c)quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e, quanto a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "alle amministrazioni interessate," sono inserite le seguenti: "all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonche' a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale,".
Testo vigente dal 8 agosto 2026
