Art. 18 — Disposizioni finali
((...)) Le disposizioni del presente ((decreto, fatte salve le esclusioni di cui al comma 2 del presente articolo)), si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa ((...)). Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente ((con i rispettivi statuti)) e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Restano salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali in materia di contrattazione collettiva.
Testo vigente dal 28 giugno 2026
