Art. 2 — Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali

All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il termine di cui al comma 1, gia' prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 8.»;
  • b)dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Entro il 20 maggio 2025, con una o piu' ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario e' autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di assicurare continuita' nell'esercizio dell'attivita' della struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unita' e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario con l'ordinanza di cui al primo periodo. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura di supporto all'uopo disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4. 2-ter. Il Commissario ((straordinario)) puo' nominare un vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle attivita' e il cui compenso e' determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
  • c)al comma 4:
  • 1)dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il limite massimo del personale assegnato alla struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis e' ridotto a cinquanta unita'.»;
  • 2)al sesto periodo, le parole: «con il provvedimento di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Commissario ((straordinario))» e le parole: «in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse» sono soppresse;
  • d)dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. La struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis, entro i limiti finanziari ivi previsti ed entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, secondo periodo, e' costituita da:
  • a)ventidue unita' di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo ((30 marzo 2001, n. 165)), collocati, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con le ordinanze di cui al comma 2-bis, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della presente lettera e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali di cui alla presente lettera possono essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo ((n. 165 del 2001, a)) soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;
  • b)ventotto unita' di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da parte del Commissario ((straordinario)), di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 da definirsi mediante apposite convenzioni. Del contingente di cui alla presente lettera puo' far parte personale militare secondo le modalita' di cui al comma 4. Con il provvedimento di cui al comma 2-bis e' individuato il compenso spettante al personale assegnato alla struttura di supporto. Con riferimento al personale non dirigenziale il compenso e' riconosciuto nel limite massimo di ottanta ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Relativamente al personale di livello dirigenziale di cui alla presente lettera, alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provvede, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-bis, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 4-ter. In relazione alle funzioni loro attribuite, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari ai sensi di quanto previsto dal comma 9, definiscono le modalita' con le quali le rispettive strutture regionali forniscono il necessario supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti di cui al comma 8. ((4-quater. Allo scopo di favorire l'immediata operativita' della struttura di supporto riorganizzata di cui al comma 4-bis, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, fermo restando il limite numerico di cinquanta unita' di cui al comma 4 e i limiti finanziari stabiliti al comma 6 del presente articolo e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facolta' di provvedere, in alternativa alle modalita' di individuazione delle unita' ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti nonche' degli incarichi di livello dirigenziale di cui alla lettera a) del suddetto comma 4-bis, avvalendosi delle facolta' previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unita' di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 4-quinquies. Nel caso in cui gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4-bis, lettera a), siano conferiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a personale proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in comando o fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento pensionistico restano iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine il Commissario straordinario provvede a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai contributi previdenziali, nella misura stabilita nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai relativi versamenti)).»;
  • e)al comma 5:
  • 1)al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((,))nonche', mediante apposita convenzione non onerosa, dell'Unita' Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011»;
  • 2)dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A decorrere dal 15 maggio 2025, il numero massimo di esperti di cui puo' avvalersi la struttura di supporto e' incrementato di ulteriori cinque unita', a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 2-bis e nei limiti ivi previsti anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli esperti di cui al terzo periodo, spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un importo complessivo di euro 200.000 annui.»;
  • f)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticita' territorialmente localizzate, il Commissario straordinario puo', inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali puo' chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli esperti di cui al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute ((per il trasferimento)) dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui al presente comma entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2.»;
  • g)al comma 7:
  • 1)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) opera in stretto raccordo con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualita' di sub-commissari, con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Cabina di coordinamento ((per la ricostruzione)) di cui all'articolo 20-quater, al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attuazione delle attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies;»;
  • 2)alla lettera b), dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, con una o piu' ordinanze,», dopo le parole: «la realizzazione degli interventi» sono inserite le seguenti: «piu' urgenti» e dopo le parole: «di cui alla lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis»;
  • 3)alla lettera c): 3.1) all'alinea, dopo le parole: «lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualita' di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza»; 3.2) al numero 1), le parole: «nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di quanto previsto dall'articolo»; 3.3) al numero 3), dopo le parole: «la realizzazione degli interventi» sono inserite le seguenti «piu' urgenti»;
  • 4)la lettera d) e' abrogata;
  • 5)alla lettera f), la parola: «anche» e' soppressa;
  • h)al comma 8:
  • 1)al primo periodo, le parole: «delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa controllate, nonche' dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della societa' Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa controllate»;
  • 2)dopo il sesto periodo e' aggiunto, ((in fine)), il seguente: «Le ordinanze di cui al presente comma, adottate dal Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, sono immediatamente efficaci a seguito della loro pubblicazione ((nel sito internet)) istituzionale della struttura commissariale, ad eccezione di ((quelle)) aventi i contenuti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che sono ((sottoposte)) al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti.»;
  • i)dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: «8-bis. A fini dell'allineamento delle attivita' oggetto delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, disposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonche' per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, possono essere adottati appositi atti aggiuntivi. 8-ter. Allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di competenze e professionalita' specifiche nelle materie di propria competenza, il Commissario straordinario puo' definire accordi con le altre strutture commissariali finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione post-emergenza in essere. Alle attivita' di cui al primo periodo si provvede mediante convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili.»;
  • l)al comma 9, al secondo periodo le parole: «e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «, assicurano la partecipazione alle attivita' della Cabina di coordinamento ((per la ricostruzione)) di cui all'articolo 20-quater e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonche' al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7»;
  • m)al comma 11, ((le parole: "e' disciplinato" sono sostituite dalle seguenti: "sono disciplinati",)) le parole: «dell'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorita' territoriali competenti», le parole: «nella titolarita' della contabilita' speciale» sono sostituite dalle seguenti: «il corrispondente riparto e trasferimento delle eventuali risorse residue disponibili nella contabilita' speciale» e le parole: «((...)) fino alla» sono sostituite dalle seguenti: «nelle contabilita' speciali istituite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ovvero nei bilanci ordinari delle amministrazioni centrali, delle regioni o degli enti locali, per quanto di competenza, al fine di assicurare la». ((All'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il comma 2 e' abrogato)). Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto ((derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1)), pari a 7.525.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Testo vigente dal 5 luglio 2025

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Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 2025 al 5 luglio 2025.

L’articolo è stato riscritto: il testo nuovo è quasi del tutto diverso da quello di prima, e un confronto parola per parola non aiuterebbe a leggerlo. Le due versioni si possono aprire dall’elenco qui sopra.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-05-07;65~art2 · fonte del testo

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