Art. 44 — Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni

Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro ((trenta giorni)) dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro ((trenta giorni)) dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di ((trenta giorni)) decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attivita' ordinaria.

Testo vigente dal 2 marzo 2024

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 2024

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2014 al 2 marzo 2024. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro tolto: sessanta aggiunto: trenta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro tolto: sessanta aggiunto: trenta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di tolto: sessanta aggiunto: trenta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attivita' ordinaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art44 · fonte del testo

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