[1](Art. 138 Codice procedura civile; art. 25 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 1 secondo comma R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107 - N. 12 del 1925, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607 - n. 891).

[2]Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente.

[3]Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.

[4]Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio.13

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

13

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967 n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/1967 n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullita' di notificazione".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 97/1967

    Ha colpito questo articolo
    8 luglio 1967

    La norma del terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, secondo il dato della interpretazione costante della giurisprudenza, di cui la Corte prende atto, esclude la possibilità di ogni sanatoria per la nullità della notifica della citazione non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente, ivi compresa l'avvenuta costituzione dell'Amministrazione intimata. Pur comprendendosi le ragioni ispiratrici di tale disposizione collegate alle funzioni dell'Avvocatura e alla ripartizione delle competenze dei suoi uffici circoscrizionali, deve rilevarsene il difetto di razionalità perché, in difformità del principio generale processuale secondo cui se il vizio d'origine dell'atto è rimasto senza conseguenze per fatti concludenti sopravvenuti l'interesse ad una persistente rilevazione di nullità deve cedere di fronte alla realtà di una avvenuta sanatoria, essa stabilisce, solo nelle cause in cui sia parte una Pubblica Amministrazione e senza alcun logico fondamento, una eccezione alla suesposta regola della sanatoria, che vige invece per la generalità dei cittadini, e pone pertanto la difesa dell'Amministrazione, sul piano del contraddittorio processuale, in una posizione di irrazionale disparità di trattamento. Di conseguenza va dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

    Art. 11 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 65/1968

    Questione infondata
    6 giugno 1968

    (V. ord. n. 6/1968).

    Art. 3 cost. · Art. 136 cost. · Art. 11 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato · Art. 30 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 6/1968

    Questione infondata
    14 marzo 1968

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sollevata in quanto commina la nullità delle notificazioni degli atti giudiziari alle amministrazioni statali non eseguite presso la competente Avvocatura dello Stato, senza possibilità di sanatoria, è manifestamente infondata giacché la norma impugnata ha cessato di avere efficacia per essere stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 97/1967.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 136 cost. · Art. 11 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art11 · fonte del testo

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