[1]fiscale della cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilita' nella forma pensionistica complementare (articolo 14, commi 4, 5 e 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; articolo 1, comma 156, legge 27 dicembre 2017, n. 205)

[2]1. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 258, comma 4. 2. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 258, comma 4. 3. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche di cui all'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal citato decreto. Sono altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilita' dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data del 1° gennaio 2018, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilita' dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art259 · fonte del testo

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