Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalita' del sistema giudiziario All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2:
  • 1)al secondo periodo, le parole «entro centoventi giorni dalla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti»;
  • 2)al quinto periodo, le parole «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze»;
  • b)al comma 4:
  • 1)il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione piu' vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, puo' stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di societa' partecipate dallo Stato e puo' avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;
  • 2)al secondo periodo, le parole «, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti,» sono soppresse;
  • c)al comma 5, al primo periodo, le parole «, sin dal momento della nomina,» sono sostituite dalle seguenti: «, sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti,»;
  • d)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attivita' compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;
  • e)al comma 7:
  • 1)il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso e' definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui.»;
  • 2)dopo il terzo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Nell'ambito della predetta struttura, il commissario straordinario puo' avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e societa' partecipate fino ad un massimo di cinque unita', con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.»;
  • f)al comma 8, dopo le parole «iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024»;
  • g)il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Al commissario straordinario, in ragione della particolare complessita' dell'incarico, e' attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.»;
  • h)al comma 10 le parole: «di euro 812.700 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
  • i)il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualita' all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2 ((del presente articolo)), per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilita' speciale di cui al primo periodo possono confluire altresi' ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.». Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h) pari a euro 182.700 per l'anno 2025 e a euro 995.400 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Al fine di assicurare la funzionalita' del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per ((intercettazioni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono incrementate di euro 95.724.000 per l'anno 2024. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024, si provvede:
  • a)quanto a euro 73.521.500 ((,)) mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • b)quanto a euro 13.236.000 ((,)) mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  • c)quanto a euro 8.966.500 ((,)) mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Testo vigente dal 25 gennaio 2025

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Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2024 al 25 gennaio 2025. 19 parole aggiunte in 4 capoversi.

… nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2 aggiunto: del presente articolo, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del … di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni aggiunto: ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, …

a) quanto a euro 73.521.500aggiunto: , mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento …

b) quanto a euro 13.236.000aggiunto: , mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) quanto a euro 8.966.500aggiunto: , mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-11-29;178~art6 · fonte del testo

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