Fondo per il finanziamento di progetti e attivita' di interesse generale nel terzo settore Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e' destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attivita' finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.3 In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e' incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione e' incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9 milioni di euro. 10 29

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2018, n. 185 (in G.U. 1ª s.s. 17/10/2018, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», nel testo antecedente alle modifiche di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, intitolato «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"», nella parte in cui non prevede che l'atto d'indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente «gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attivita' finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo» sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

D.L. 19 maggio 2020, n. 34

10

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "Al fine di sostenere le attivita' delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265".

D.L. 30 giugno 2025, n. 95

29

Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Al fine di sostenere le attivita' di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025".

Testo vigente dal 1 luglio 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 185/2018

    Ha colpito questo articolo
    12 ottobre 2018

    Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regioni Veneto e Lombardia in riferimento all'art. 119 Cost. - degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, del d.lgs. n. 117 del 2017, che disciplinano l'organismo nazionale di controllo (ONC), gli organismi territoriali di controllo e il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. Le ricorrenti, nell'epigrafe e nelle conclusioni dei rispettivi ricorsi, censurano tutte le disposizioni impugnate anche in relazione all'indicato parametro costituzionale senza che, tuttavia, esso sia poi richiamato espressamente in relazione alle specifiche questioni, o che sia svolta alcuna puntuale argomentazione riguardo alle ragioni per le quali il suddetto parametro sarebbe violato dalle disposizioni impugnate. ( Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2017, n. 105 del 2017, n. 251 del 2015 e n. 153 del 2015 ).

    Art. 119 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 114 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 2020 al 1 luglio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 giugno 2025, n. 95

    Il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Al fine di sostenere le attivita' di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art72 · fonte del testo

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