Art. 27 — Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

I pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, gia' iscritti all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, nonche' i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della volonta' di adesione. L'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art27 · fonte del testo

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