Disposizioni urgenti per le funzionalita' delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, puo' adottare linee guida per specifici settori.»;
- b)all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «con il concorso delle agenzie» sono inserite le seguenti: «e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate». All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico del direttore ((dell'ISIN)). Se appartenente ai ruoli ((delle amministrazioni pubbliche)) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN e' collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, ((del citato decreto-legge n. 201 del 2011)). Con il medesimo decreto di cui al primo periodo e' altresi' determinato il trattamento economico dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.». Il trattamento economico stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 ((, come modificato dal comma 2 del presente articolo,)) si applica anche agli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina. Allo scopo di rafforzare la capacita' amministrativa e di potenziare le attivita' necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo puo' conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. ((4-bis. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, partecipa in qualita' di rappresentante nazionale per l'Italia alla Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024))
Testo vigente dal 17 dicembre 2024
