Art. 4 — Disposizioni finali
L'articolo 9 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e' abrogato. All'articolo 10 della legge n. 1158 del 1971 le parole: «In sede di prima applicazione del disposto di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge» sono soppresse. La societa' concessionaria e il contraente generale nonche' gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare la volonta' che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie e condizioni:
- a)la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, alle azioni, alle domande e ai giudizi, a qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti della Societa' concessionaria nonche' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati;
- b)la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al presente comma, e ad ogni attivita' o atto negoziale prodromico alla sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi;
- b-bis)l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies;
- b-ter)l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, delle anticipazioni e delle clausole di revisione dei prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi come unica modalita' di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi in corso di esecuzione, nonche' delle regole sull'obbligatorieta' della costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell'opera con una decurtazione percentuale del 50 per cento dei compensi, determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'Allegato V.2 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge;
- b-quater)la restituzione, da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' concessionaria e' autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3, aventi ad oggetto:
- a)la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, corredata degli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3;
- b)l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;
- c)l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;
- d)la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative norme interne di attuazione e i medesimi sono adottati in coerenza con le disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. I costi sostenuti dalla societa' sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della medesima, sono considerati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della concessione. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma con la societa' R.F.I. S.p.a. e in sede di sottoscrizione del nuovo contratto di programma con la societa' ANAS S.p.a. sono individuate le opere complementari e di adduzione funzionali alla completa operativita' dell'opera, che costituiscono interventi di carattere prioritario. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7, al fine di consentire il celere completamento del piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania quale intervento funzionale alla completa operativita' dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due subcommissari, responsabili di uno o piu' interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali subcommissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali subcommissari nominati possono avvalersi delle strutture della societa' ANAS S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la Regione siciliana e la regione Calabria adottano, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilita' derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Autorita' di sistema portuale dello Stretto individua i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture e avvia un percorso di rifunzionalizzazione delle stesse, anche al fine di rendere coerenti i progetti con la nuova configurazione determinata dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. A tal fine la medesima Autorita' di sistema portuale individua, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le infrastrutture che possono essere oggetto della rifunzionalizzazione di cui al primo periodo. La societa' concessionaria puo' avvalersi del personale delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento delle attivita' tecniche e scientifiche di cui al presente decreto e per l'attivita' di direzione dei lavori dell'opera fino a un contingente massimo di centocinquanta unita' di personale. Nelle more della nomina degli organi sociali della societa' concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 491, della medesima legge e' autorizzato a sottoscrivere con i soggetti di cui al primo periodo del presente comma protocolli di intesa per l'individuazione delle unita' di personale e la definizione delle modalita' del distacco. Il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al presente comma e' a carico della societa' concessionaria. La societa' concessionaria, con oneri a proprio carico, puo' altresi' stipulare accordi con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini di cui all'articolo 23-bis del medesimo decreto legislativo. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e' attuato con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La societa' concessionaria sottoscrive apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un "Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto" volto ad assicurare l'attuazione di iniziative permanenti di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera, da svolgere in collaborazione con i competenti enti territoriali. La convenzione di cui al primo periodo individua le modalita' attuative per lo svolgimento delle citate iniziative e ne garantisce l'attuazione a partire dall'anno 2024 durante tutta la fase di realizzazione dell'opera fino al collaudo della stessa, comunque non oltre l'anno 2030. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le attivita' di cui all'articolo 3-bis e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita' di cui al presente decreto nonche' di quelli di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la societa' Stretto di Messina S.p.a. e' iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023)).
Testo vigente dal 20 luglio 2025
