Codice delle assicurazioni private

Art. 292 — Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata

L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' degli interessi e delle spese. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, ((anche in via di transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per l'importo,)) pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa e' posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi. 70

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184

70

con decorrenza dal 23 dicembre 2023

Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

Testo vigente dal 20 gennaio 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 292, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13860/2025

    24 maggio 2025

    La domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, avendo natura di azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, va riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., ove non sia intervenuta alcuna statuizione su di essa da parte del primo giudice.

    Art. 292 · Art. 346 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11565/2025

    2 maggio 2025

    In caso di esercizio dell'azione diretta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, obbligato ex lege a una prestazione avente natura risarcitoria sostitutiva e non solidale, la decisione assunta in ordine alla responsabilità e al danno deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al processo, diversamente risultando inutiliter data; ne consegue che, in un tale giudizio, l'impugnazione di un capo della sentenza che attenga ai presupposti della domanda impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti e gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti si estendono anche a quelle non impugnanti o contumaci, che condividono la stessa posizione processuale.

    Art. 292 · Art. 1299 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 283 Codice delle assicurazioni private

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9491/2025

    11 aprile 2025

    L'azione di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, sicché è sufficiente che nell'atto introduttivo del giudizio siano allegati i fatti relativi all'esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, non anche quelli inerenti alla dinamica dell'incidente e alla responsabilità del convenuto, che possono essere introdotti da questo a fondamento dell'eccezione della sua mancanza di responsabilità, la quale ultima costituisce presupposto (ma non oggetto) della domanda.

    Art. 292

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2023 al 20 gennaio 2024. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' degli interessi e delle spese. tolto: 2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, anche in via di tolto: transizione aggiunto: transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per tolto: importo aggiunto: l'importo, pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa e' posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art292 · fonte del testo

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