L'obbligo delle restituzioni e della pubblicazione della sentenza di condanna è indivisibile (art. 187). La Commissione parlamentare vorrebbe che si escludesse l'indivisibilità dell'obbligo riguardante la pubblicazione della sentenza, sembrandole che tale obbligo dovesse invece essere solidale, come quello del risarcimento del danno. E ciò perchè tale pubblicazione è un mezzo per riparare il danno non patrimoniale, e perchè trattasi di un obbligo non di fare, bensì di pagare, il quale di conseguenza dovrebbe essere adempiuto pro quota dagli eredi del condannato. Ma io penso che si tratti essenzialmente di un obbligo non di pagare, bensì di fare, non suscettibile di divisione (art. 1202 cod. civ.), e le ragioni di questo concetto sono esposte nella mia Relazione sul progetto (n. 194). L'obbligo di pagare riguarda le spese della pubblicazione, e non la pubblicazione in sè stessa, tanto che il primo potrebbe anche non sussistere, come quando l'obbligato alla pubblicazione fosse il proprietario del giornale in cui essa deve avvenire. In conseguenza dell'indivisibilità dell'obbligo il danneggiato ha diritto di rivolgersi, in caso di morte del condannato, anche ad uno solo dei coeredi di costui, il che non potrebbe fare se l'obbligo fosse soltanto solidale. Se questa fosse la natura dell'obbligo, potrebbe accadere che, per il mancato pagamento anche di una quota rateale della spesa occorrente per la pubblicazione, il danneggiato dovesse rinunciare alla riparazione del danno non patrimoniale da lui subito.
Relazione al Codice penale (1930), n. 94