Art. 187 c.p. — Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto

[1]L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna e' indivisibile.

[2]I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 187 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'obbligo delle restituzioni e della pubblicazione della sentenza di condanna è indivisibile (art. 187). La Commissione parlamentare vorrebbe che si escludesse l'indivisibilità dell'obbligo riguardante la pubblicazione della sentenza, sembrandole che tale obbligo dovesse invece essere solidale, come quello del risarcimento del danno. E ciò perchè tale pubblicazione è un mezzo per riparare il danno non patrimoniale, e perchè trattasi di un obbligo non di fare, bensì di pagare, il quale di conseguenza dovrebbe essere adempiuto pro quota dagli eredi del condannato. Ma io penso che si tratti essenzialmente di un obbligo non di pagare, bensì di fare, non suscettibile di divisione (art. 1202 cod. civ.), e le ragioni di questo concetto sono esposte nella mia Relazione sul progetto (n. 194). L'obbligo di pagare riguarda le spese della pubblicazione, e non la pubblicazione in sè stessa, tanto che il primo potrebbe anche non sussistere, come quando l'obbligato alla pubblicazione fosse il proprietario del giornale in cui essa deve avvenire. In conseguenza dell'indivisibilità dell'obbligo il danneggiato ha diritto di rivolgersi, in caso di morte del condannato, anche ad uno solo dei coeredi di costui, il che non potrebbe fare se l'obbligo fosse soltanto solidale. Se questa fosse la natura dell'obbligo, potrebbe accadere che, per il mancato pagamento anche di una quota rateale della spesa occorrente per la pubblicazione, il danneggiato dovesse rinunciare alla riparazione del danno non patrimoniale da lui subito.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 94

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art187 · fonte del testo

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