Art. 38 c.p.c. — Incompetenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]((L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.

[2]L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, e' eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta.

[3]L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa e' riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

[4]Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni)). 67

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994

Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.2

Comparsa di costituzione e risposta

Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Procedimento semplificatoVersione 0.1

Comparsa di risposta nel procedimento semplificato

Costituzione del resistente nel procedimento semplificato, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, richiesta di passare al rito ordinario, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

LavoroVersione 0.1

Memoria difensiva nel rito del lavoro

Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

21 pronunce che riguardano l’art. 38 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14206/2026

    14 maggio 2026

    L'incompetenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzata può essere fatta valere dalla parte esecutata sia tramite sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso del giudice - finalizzata all'emissione di una ordinanza declinatoria della competenza che, ove la procedura venga tempestivamente riassunta innanzi al giudice competente, lascia permanere integri gli effetti del pignoramento - sia con un'opposizione esecutiva, la quale, presupponendo la deduzione di un vizio formale inficiante l'atto di pignoramento, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi diretta a conseguire l'estinzione dell'esecuzione, con inefficacia ex tunc dell'atto di pignoramento, ex art. 624, comma 3, c.p.c., o, all'esito del giudizio di merito, una declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva.

    Art. 38 c.p.c. · Art. 28 c.p.c. · Art. 486 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 153 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11594/2026

    28 aprile 2026

    In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora il servizio idrico integrato venga affidato in concessione a società in house - equiparabili ad un'articolazione interna dell'ente pubblico che le ha costituite - le controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale, proposte con l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, vanno introdotte, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione (la sede amministrativa della società), e non al giudice nella cui circoscrizione la società in house ha la sede legale, atteso che il termine "ufficio" di cui al predetto comma 2 indica l'organo che ha compiuto l'attività, non la sede della persona giuridica.

    Art. 38 c.p.c. · Art. 2 Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato · Art. 3 Che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato · Art. 42 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 183 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8353/2026

    3 aprile 2026

    In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto - il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge - non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si versi in una delle ipotesi di garanzia c.d. propria, caratterizzate tutte da una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa.

    Art. 38 c.p.c. · Art. 32 c.p.c. · Art. 106 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 238 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3121/2026

    12 febbraio 2026

    In tema di competenza territoriale derogabile, grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare specificamente il profilo della competenza con riferimento a tutti i criteri concorrenti facoltativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., a pena di inefficacia dell'eccezione per incompletezza.

    Art. 38 c.p.c. · Art. 18 c.p.c. · Art. 19 c.p.c. · Art. 20 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 27 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 41/2006

    Ha colpito questo articolo
    8 febbraio 2006

    È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Premesso che, nonostante la lettera degli artt. 38 e 102 cod. proc. civ. non la imponga, l'interpretazione assolutamente dominante e consolidata nella giurisprudenza della Corte di cassazione è nel senso che l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata non da tutti i convenuti costituiti in causa inscindibile, è priva di efficacia, e premesso che alla nozione del giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea «la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio», il conflitto tra il convenuto litisconsorte che, proponendo l'eccezione, invoca la competenza del giudice naturale precostituito per legge e il convenuto litisconsorte che, viceversa, non si oppone a che il giudizio si svolga davanti ad un giudice individuato difformemente da quanto previsto dalla legge, non può risolversi, attraendo l'unitario giudizio, altrimenti che a favore del foro legale, dal quale non può essere distolto il convenuto che con la sua eccezione lo invochi, giacché costituisce palese violazione del precetto per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» ritenere inefficace l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per ciò solo che essa è sollevata da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile. - Sulla riconducibilità al principio del giudice naturale della ripartizione della competenza territoriale tra giudici, v. le citate sentenze n. 251/1986 e n. 410/2005.

    Art. 38 c.p.c. · Art. 102 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 93/2016

    Questione inammissibile
    22 aprile 2016

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - in combinato disposto con gli artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. - impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., nella parte in cui attribuisce la cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme del codice della strada alla competenza per territorio inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa, con conseguente rilevabilità di ufficio dell'incompetenza. Quanto agli artt. 28 e 38, secondo comma, cod. proc. civ., la questione investe due disposizioni inconferenti: la prima stabilisce, infatti, l'inderogabilità della competenza per territorio nei casi in cui essa è «disposta espressamente dalla legge»; la seconda disciplina un profilo che non viene in rilievo nel processo principale. Con riferimento alla rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza riscontrata, il rimettente non deve fare uso del relativo potere poiché è stata ritualmente e tempestivamente proposta dal convenuto eccezione di incompetenza per territorio. Inoltre, va rilevata la totale carenza di indicazione delle ragioni della non manifesta infondatezza della questione riferita all'art. 102 Cost. e il difetto di adeguata motivazione in ordine alla ravvisata lesione degli artt. 3 e 24 Cost., soltanto assertivamente denunciata. A tal fine il rimettente non ha neppure considerato le ordinanze della Corte che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione poichè la scelta del tradizionale criterio del locus commissi delicti , ancorato ad un riferimento oggettivo desunto dalla vicenda oggetto di giudizio, costituisce espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato si discuta della legittimità della pretesa punitiva esercitata. Per la manifesta inammissibilità di questioni che investono disposizioni inconferenti, v. le citate ordinanze nn. 269/2015 e 128/2015. Per l'irrilevanza dell'erronea indicazione della disposizione impugnata, precisamente individuata nel contesto dell'ordinanza di rimessione, v. la citata sentenza n. 216/2015. Sul principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., tra le molte, le citate ordinanze nn. 55/2016 e 270/2015. Sull'inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione in ordine alla ravvisata lesione dei parametri evocati, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 91/2015 e 52/2015. Sulla scelta del criterio del locus commissi delicti , quale «espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza in generale ed in particolare di quella territoriale», v. la citata ordinanza n. 459/2002; v. anche le ordinanze nn. 74/2011, 114/2005; 130/2004, 61/2004, 259/2003, 193/2003 e 75/2003.

    Art. 28 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 128/1999

    Questione infondata
    16 aprile 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 cod. proc. civ. - che, ponendo un limite temporale alla rilevabilità dell'incompetenza, consente la trattazione della causa da parte di un giudice carente del potere giurisdizionale, nei casi in cui l'incompetenza non sia tempestivamente rilevata - in quanto - posto che al legislatore deve riconoscersi la più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione del processo, fermo il limite della ragionevolezza, e, quindi, nell'introduzione di limitazioni alla possibilità di rilevare i vizi di incompetenza a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo; che la "ratio" del novellato art. 38 cod. proc. civ., consistente nell'esigenza di una sollecita definizione delle questioni preliminari di competenza, è stata perseguita dal legislatore con l'unificazione del regime della rilevazione dell'incompetenza e con la imposizione di un limite temporale, oltre il quale è preclusa ogni questione relativa alla competenza; e che tale "ratio" risulta perfettamente coerente con i principi che caratterizzano la riforma del processo civile - gli inconvenienti, rappresentati dalla possibilità che le parti scelgano un giudice incompetente e rinuncino a sollevare la relativa eccezione, non sono nemmeno ipotizzabili sol che il giudice esegua il dovuto controllo preliminare in ordine alla competenza.

    Art. 38 c.p.c. · Art. 25 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. 43 parole tolte, 57 parole aggiunte in 5 capoversi.

L'incompetenza per materiaaggiunto: , quella per valore e quella per territorio nei casi previsti tolto: nell'articolo aggiunto: dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, tolto: in ogni stato e grado del processo.

tolto: L'incompetenza per valore puo' essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni momento del giudizio di primo grado aggiunto: non oltre la prima udienza di trattazione.

L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, tolto: puo' essere eccepita soltanto aggiunto: e' eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta tolto: o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado.aggiunto: .

L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le tolto: altre parti aggiunto: parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice tolto: indicato rimane ferma se la causa e' riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruoloaggiunto: .

aggiunto: Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

    La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art38 · fonte del testo

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