Codice civile

Art. 1182 c.c. — Luogo dell'adempimento

[1]Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non e' determinato dalla convenzione o dagli usi e non puo' desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.

[2]L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione e' sorta.

[3]L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio e' diverso da quello che il creditore aveva quando e' sorta l'obbligazione e cio' rende piu' gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

[4]Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1182 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9851/2026

    16 aprile 2026

    Alle Aziende Sanitarie Locali, aventi natura di persone giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990, con la conseguenza che le obbligazioni delle ASL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la ASL stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la ASL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria.

    Art. 1182 c.c. · Art. 1219 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22343/2025

    2 agosto 2025

    La liquidità dell'obbligazione pecuniaria - da accertarsi allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis - ricorre allorquando il titolo ne quantifichi l'entità oppure indichi criteri determinativi senza lasciare margine di discrezionalità, non assumendo rilievo, al riguardo, eventuali contestazioni riferite all'an o al quantum né l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall'art. 10 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, aveva escluso la liquidità del credito restitutorio derivante dalla riforma della sentenza in forza della quale erano state corrisposte le somme, per il sol fatto che sul relativo ammontare vi erano contestazione dei debitori)

    Art. 1182 c.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 19 c.p.c. · Art. 20 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15239/2025

    7 giugno 2025

    Gli interessi sulle somme che l'Agenzia delle Entrate deve corrispondere al contribuente creditore, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, hanno il loro termine finale di maturazione nella data di emissione e trasmissione all'incaricato per il versamento del necessario ordinativo di pagamento, che non trova un equipollente nell'eventuale provvedimento di sgravio della pretesa impositiva notificata al contribuente, mentre di ogni ulteriore ritardo nell'adempimento rimarrà responsabile l'incaricato per il pagamento.

    Art. 1182 c.c. · Art. 44 Riscossione imposte sul reddito

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13249/2025

    19 maggio 2025

    CE n. 3665 del 1987 - Richiesta stragiudiziale di pagamento - Costituzione in mora dell’Amministrazione - Idoneità - Conseguenze - Interessi moratori - Spettanza - Decorrenza. In tema di "restituzioni" all'esportazione, come disciplinate dal Regolamento CE n. 3665 del 1987 (applicabile ratione temporis), la richiesta stragiudiziale di corresponsione del relativo sussidio economico, rivolta dal creditore esportatore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria debitrice, costituisce atto idoneo a costituire in mora quest'ultima, anche agli effetti delle norme di contabilità di Stato, a decorrere dalla scadenza del termine ragionevole entro il quale l'Amministrazione medesima deve svolgere e completare il procedimento di verifica previsto dal Regolamento suddetto; pertanto, conclusasi positivamente tale verifica e spirato quel termine senza l'avvenuto pagamento del menzionato sussidio, spettano al creditore esportatore gli interessi moratori sull'importo dello stesso e con l'indicata decorrenza.

    Art. 1182 c.c. · Art. 1224 c.c. · Art. 1219 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel sistema dell'art. 1182 la determinazione del luogo di adempimento è affidata, in massima, alla convenzione o agli usi. Suppletivamente deve farsi capo alla natura della prestazione, o ad altre circostanze similmente obiettive. Se nemmeno a tali criteri suppletivi si può far ricorso, valgono quelli legali degli ultimi tre commi del predetto articolo 1182, che fissano nel domicilio del debitore il luogo di adempimento della prestazione, eccezion fatta per due soli casi: consegna di cosa certa e determinata, pagamento di somma di danaro. Vale per l'ipotesi compresa nella prima eccezione il luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione sorse (cfr. però art. 1510, primo comma), sempre che (come aggiunge l'art. 1510, primo comma suddetto) esso fosse noto alle parti; per le obbligazioni pecuniarie l'adempimento deve avvenire nel domicilio che il creditore ha al momento della scadenza, salvo che ciò renda più onerosa la prestazione del debitore, a causa del mutamento di domicilio del creditore (art. 1182, terzo comma). Quest'ultima disposizione vuole essere una agevolazione fatta al creditore per la migliore tutela della sua posizione, e insieme un riflesso dell'unificata disciplina del diritto delle obbligazioni. Da un lato si è inteso eccitare l'iniziativa dell'adempimento evitando al creditore l'onere di andare a ricevere l'importo del debito, onere che è ancora più grave se i due soggetti del rapporto risiedano in città diverse. Dall'altro lato si è tenuto presente che la consuetudine commerciale è ormai generale nel senso che i debiti pecuniari devono pagarsi al domicilio del creditore, in modo che, per le necessità alle quali l'uso del commercio obbedisce, doveva estendersene l'applicazione, sia pure con temperamenti. Questi temperamenti hanno fatto posto alla considerazione delle giuste necessità del debitore, delle quali il codice ha voluto pure tener conto. L'organizzazione commerciale però è impostata quasi sempre sul presupposto che la consegna della cosa, venduta debba essere eseguita o nella sede dell'impresa o, se trattasi di cosa che debba trasportarsi da un luogo ad un altro, rimettendola al vettore o allo spedizioniere; tale situazione è riconosciuta nell'art. 1510, che limita in conseguenza la portata della vecchia regola generale dell'articolo 1468 cod. civ. del 1865. Norma particolare in tema di vendita è poi chè il pagamento del prezzo, in mancanza di convenzione o di usi, deve essere eseguito nel luogo della consegna della cosa (art. 1498, secondo comma) o dei documenti che la rappresentano (articolo 1528, primo comma); si ritorna alla regola del domicilio del creditore (venditore) nel solo caso in cui il pagamento è differito oltre il tempo della consegna (art. 1498, terzo comma), rimanendo naturalmente salvo il diritto del debitore di pagare al proprio domicilio nell'ipotesi in cui ciò è consentito dall'art. 1182.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 561

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1182 · fonte del testo

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