Corte costituzionale

Ordinanza n. 320/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1996 · relatore Renato Granata

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di

procedura civile promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1996

dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra

SIPAN S.p.a. e Callà Maria Teresa, iscritta al n. 456 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 14 febbraio 1996, il giudice di

pace di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 637, comma 1, e 38, comma 2, del codice di

procedura civile, per il cui combinato disposto, anche nelle

procedure per emissione di decreto ingiuntivo, l'incompetenza

territoriale del giudice adito, ove pur (come nella specie) paia a

lui manifesta, non è rilevabile d'ufficio, bensì solo su eccezione

della controparte (da proporsi, in questo caso, in sede di

opposizione al decreto);

che, secondo il giudice a quo, siffatta disciplina si porrebbe in

contrasto con il precetto del giudice naturale, di cui all'art. 25

della Costituzione, avallando "di fatto" possibili (ed, a quanto egli

assume, diffusi) abusi dei creditori istanti che, in controversie di

modesta entità economica, hanno la possibilità di adire

arbitrariamente un giudice incompetente per territorio, in luogo

lontano per l'ingiunto, confidando nella rinunzia di questi a

proporre l'opposizione, resagli così più difficoltosa;

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che questione assolutamente identica, nell'oggetto e

nei parametri di riferimento, è già stata esaminata da questa Corte

che - con recente ordinanza del 25 giugno 1996 n. 218 - ne ha

dichiarato la manifesta infondatezza, per la non pertinenza del

parametro evocato e per la ragione che gli inconvenienti fattuali e

gli abusi applicativi, che prospetta l'autorità remittente, non

incidono, proprio in quanto tali, sulla legittimità della norma

denunciata e trovano per altro sanzione e rimedio all'interno della

stessa disciplina processuale;

che nessun nuovo argomento ora è addotto dal giudice remittente

che possa indurre a discostarsi dalla precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e

38, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in

riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di

Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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