Corte costituzionale

Sentenza n. 251/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo

comma, codice di procedura civile promossi con cinque ordinanze emesse

il 28 dicembre 1984 dal Pretore di Legnano nei procedimenti civili

vertenti tra S.p.a. Autoservizi Maggiore e Gallazzi Giacomo, s.n.c.

Clebet, Tripicchio Amerigo, Rossi Luigi e Pisciottano Francesco

iscritte ai nn. 420,421,422 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 99 e

100 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella G.U. n. 279 bis

dell'anno 1985 e nn. 27/1 s.s. e 30/1 s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986 il giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con atto notificato il 9 ottobre 1984 la s.p.a. Autoservizi

Maggiore, esercente la propria attività nel campo degli autonoleggi -

premesso che aveva noleggiato per più periodi le proprie autovetture a

Giacomo Gallazzi, residente in Busto Arsizio, via Meda 10, rimasto

debitore di lire 155.226 - lo convenne avanti il pretore di Legnano

chiedendone la condanna al pagamento del debito in una con gli

interessi e la rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali

ISTAT al saldo effettivo, le spese diritti e onorari di causa.

All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore, dopo aver verificato

la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, ha dichiarato

la contumacia del Gallazzi non comparso.

1.2. - Con atti regolarmente notificati ai sensi dell'art. 140

c.p.c. il 9 ottobre 1984, la s.p.a. Autoservizi Maggiore, che aveva

noleggiato autovetture alla s.n.c. Clebet di Clerici e C., con sede in

Busto Arsizio, viale Duca d'Aosta 15, rimasta debitrice di lire

379.615, convenne la or menzionata società e Giovanni Clerici,

residente in Busto Arsizio, via L. Galvani 9, avanti il Pretore di

Legnano per "accertato l'inadempimento della parte convenuta,

condannarla al pagamento della somma di lire 379.615, oltre interessi e

rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo

della vita e oltre le spese diritti ed onorari di causa. Sentenza con

clausola". All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore ha

dichiarato la contumacia della società convenuta e non anche di

Giovanni Clerici del quale non è constatata la non comparizione.

1.3. - Con atto notificato per mezzo del servizio postale il 9

ottobre 1984 al cui originale non è allegato l'avviso di ricevimento,

la s.p.a. Autoservizi Maggiore, che aveva noleggiato autovetture ad

Amerigo Tripicchio, residente in Voghera, corso 24 marzo 35, rimasto

debitore di lire 192.102, lo convenne avanti il Pretore di Legnano

chiedendone la condanna al pagamento del debito, oltre interessi e

rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo

della vita a saldo effettivo e le spese, diritti e onorari di causa.

All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore ha dichiarato la

contumacia del Tripicchio non comparso dopo aver verificato la

regolarità della notificazione dell'atto di citazione.

1.4. - Con atto regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140

c.p.c., la s.p.a. Autoservizi Maggiore che aveva noleggiato proprie

autovetture a Luigi Rossi, residente in Gallarate, via Grandi, rimasto

debitore di lire 140.860, lo convenne avanti il Pretore di Legnano

chiedendone la condanna al pagamento del debito oltre interessi e

rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo

della vita al saldo effettivo e oltre le spese, diritti e onorari di

causa. All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore verificata la

ritualità della notificazione dell'atto di citazione, ha dichiarato la

contumacia del Rossi non comparso.

1.5. - Con atto, notificato per mezzo del servizio postale il 9

ottobre 1984 al cui originale non è allegato l'avviso di ricevimento,

la s.p.a. Autoservizi Maggiore che aveva noleggiato proprie autovetture

a Francesco Pisciottano, rimasto debitore di lire 106.093, lo convenne

avanti il Pretore di Legnano chiedendone la condanna al pagamento del

debito, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici

nazionali ISTAT del costo della vita al saldo effettivo e oltre le

spese diritti ed onorari di causa. All'udienza del 21 dicembre 1984

l'adito Pretore ha dichiarato la contumacia del Pisciottano non

comparso dopo aver verificato la ritualità della notificazione

dell'atto di citazione.

2. - Il Pretore ha sollevato d'ufficio e dichiarato non

manifestamente infondata in riferimento agli artt. 24 comma secondo e

25 comma primo Cost., la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 38 comma terzo c.p.c., nella parte in cui preclude al Giudice

di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio nel

procedimento in contumacia del convenuto.

La motivazione in diritto e il dispositivo di rimessione sono

collocati in distinte ordinanze rese sotto la stessa data del 28

dicembre 1984: I) notificata il 17 e comunicata il 21 gennaio 1985;

pubblicata nella G.U. n. 279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta al n.

420 R.O. 1985 rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a.

Autoservizi Maggiore e Giacomo Gallazzi (supra l.1.); II) notificata il

17 e comunicata il 21 gennaio 1985; pubblicata nella G.U. n. 279 bis

del 27 novembre 1985 e iscritta al n. 421 R.O. 1981, rimessa alla Corte

nel giudizio tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e la s.n.c. Clebet e

Giovanni Clerici (supra 1.2.); III) notificata il 17 e comunicata il 21

gennaio 1985; pubblicata nella G.U. n. 279 bis del 27 novembre 1985 e

iscritta al n. 422 R.O. 1985, rimessa alla Corte nel giudizio tra la

s.p.a. Autoservizi Maggiore e Amerigo Tripicchio (supra l.3.); IV)

notificata il 15 e comunicata il 21 gennaio 1986, pervenuta alla Corte

il 12 febbraio 1986, pubblicata nella G.U. n. 27/1 s.s. dell'11 giugno

1986 e iscritta al n. 99 R.O. 1986, rimessa alla Corte nel giudizio

tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e Luigi Rossi (supra 1.4.); V)

notificata il 15 e comunicata il 21 gennaio 1986, pervenuta alla Corte

il 12 febbraio 1986; pubblicata nella G.U. 30/1 s.s. del 25 giugno 1986

e iscritta al n. 100 R.O. 1986, rimessa alla Corte nel giudizio tra la

s.p.a. Autoservizi Maggiore e Francesco Pisciottano (supra 1.5.).

3.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti dei giudizi a quibus si

è costituita; per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato

intervento l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo

con tre atti depositati il 17 dicembre 1985 negli incidenti iscritti ai

nn. 420, 421 e 422 R.O. 1985, con atto depositato il primo luglio 1986

nell'incidente iscritto al n. 99 R.O. 1986 e con atto depositato il 15

luglio 1986 nell'incidente iscritto al n. 100 R.O. 1986, per la

infondatezza della proposta questione.

3.2. - Alla pubblica udienza dell'11 novembre 1986, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui cinque incidenti,

l'avv. Stato Vittoria si è rimesso allo scritto. Considerato in diritto :

4.1. - Il Pretore di Legnano, dopo aver constatato che su ognuno

dei cinque giudizi sarebbe stato per territorio incompetente a

conoscere delle domande proposte dalla s.p.a. Autoservizi Maggiore, ha

sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 38 (Incompetenza) comma terzo ("L'incompetenza per

territorio, fuori dei casi previsti nell'articolo 28, può essere

eccepita soltanto nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo

atto difensivo del giudizio di primo grado. La eccezione si ha per non

proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene

competente. Quando le altre parti aderiscono a tale indicazione, la

competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta

entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo") c.p.c., nella parte in

cui preclude al Giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza

per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto in

riferimento agli artt. 24 comma secondo ("La difesa è diritto

inviolabile in ogni stato e grado del procedimento") e 25 comma primo

("Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per

legge") della Costituzione della Repubblica, sul riflesso che a) "in

ossequio ad un elementare principio di civiltà giuridica per cui chi

è convenuto deve essere posto in condizioni di agevolmente difendersi

"è dettato "il principio generale di competenza territoriale" che

"è dato dalla residenza, domicilio o sede della persona convenuta

(artt. 18 e 19 c.p.c.)", ma le "regole di competenza territoriale

possono d'altra parte essere derogate dalle parti, non coinvolgendo

interessi pubblici di distribuzione di materie e funzioni tra uffici

giudiziari, ma solo il privato interesse di difesa" b) "la connessione

tra non rilevabilità d'ufficio e derogabilità della competenza per

territorio viene meno nel caso di contumacia del convenuto, non

potendosi su di essa ragionevolmente fondare una presunzione di

accettazione della competenza. Al contrario semmai proprio il mancato

rispetto della regola di competenza territoriale può aver causato la

contumacia, rendendo non agevole e non conveniente la difesa in

giudizio in luogo diverso dalla residenza del convenuto e non

determinato da altri elementi di connessione con la causa", di talché

- sempre a giudizio del Pretore di Legnano - "con il meccanismo

dell'art. 38 c.p.c., l'attore può arbitrariamente scegliere come luogo

del giudizio una sede talmente disagevole per il convenuto da poter

confidare per la sua contumacia", c) "analoghe considerazioni possono

svolgersi in relazione al principio del Giudice naturale precostituito

per legge, sancito dall'art. 25 della Costituzione".

4.2. - Dal suo canto l'Avvocatura generale dello Stato obietta al

Pretore di Legnano che a) mere difficoltà di ordine pratico

conseguenti a disposizioni di per sé incensurabili possono dar luogo a

questioni di legittimità costituzionale sol qualora siano tanto gravi

da vanificare del tutto i diritti attribuiti dalle norme costituzionali

assunte a parametro, b) nel caso di specie non si ravvisano conseguenze

di tale natura perché l'onere di costituirsi dinanzi ad un giudice

diverso da quello di residenza, dato l'attuale grado di sviluppo delle

comunicazioni, non rende eccezionalmente difficile la difesa in

giudizio, c) l'art. 38 comma terzo c.p.c. non impedisce al contumace

tardivamente costituitosi in primo grado, ancorché non rimesso in

termini ex art. 294 c.p.c., di sollevare l'eccezione nella sua prima

difesa e il contumace, rimesso in termini, è abilitato a sollevare

l'eccezione d'incompetenza pure in sede di appello, d) pertanto, se il

convenuto, insistendo nella contumacia, non si avvale di tale facoltà,

sembra ragionevole vedere in siffatto atteggiamento una rinunzia alla

eccezione, che non riveste significato sostanzialmente diverso da

quello assegnato alla sua mancata proposizione nella prima difesa da

parte del convenuto ritualmente costituitosi.

5. - L'analisi dei motivi cui il Pretore di Legnano ha affidato il

sospetto di incostituzionalità dell'art. 38 comma terzo c.p.c. per

contrasto con gli artt. 24 comma secondo e 25 comma primo Cost. (supra

4.1.) ne pone in luce la inconsistenza.

Ad a) Non si può ravvisare in residenza, dimora e sede del

convenuto l'espressione di un principio di civiltà giuridica senza

ignorare altri fori che nel campo della competenza territoriale

prorogabile gli si affiancano (foro facoltativo per le cause relative

ai diritti di obbligazione (art. 201), foro stabilito per l'accordo

delle parti (art. 281).

Ad b) Equivoca è la illazione di contestazione della competenza

del giudice adito desunta dalla contumacia del convenuto, dalla quale

può pur ricavarsi l'accettazione di tale competenza, seppure non è

tempo di rilevare che l'indizio peraltro tutt'altro che univoco, che si

può ricavare dalla contumacia del convenuto, riflette la scarsa

fiducia nella fondatezza delle proprie ragioni nel merito, che può

indurre il convenuto a disertare il campo di battaglia.

Ad c) Le superiori considerazioni svolte in riferimento all'art. 24

comma secondo valgono a negare fondamento al sospetto di illegittimità

dell'art. 38 comma terzo, a sostegno del quale il Pretore di Legnano si

limita a richiamare i motivi addotti riguardo all'art. 25 comma primo,

seppur non è lecito chiosare che la nozione di giudice naturale

precostituito per legge nulla ha da vedere con la ripartizione della

competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo

anteriore alla istituzione del giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 38 comma terzo c.p.c. nella parte in cui preclude al Giudice

di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio nel

procedimento in contumacia del convenuto, sollevata dal Pretore di

Legnano in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 25 comma primo

Cost. con le ordinanze iscritte ai nn. 420, 421 e 422 R.O. 1985 e 99 e

100 R.O. 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE

BORZELLINO - FRANCESCO GRECO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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