Art. 28 c.p.c. — Foro stabilito per accordo delle parti

La competenza per territorio puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilita' sia disposta espressamente dalla legge.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

CautelariRiferimenti da riesaminare · versione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 28 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14206/2026

    14 maggio 2026

    L'incompetenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzata può essere fatta valere dalla parte esecutata sia tramite sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso del giudice - finalizzata all'emissione di una ordinanza declinatoria della competenza che, ove la procedura venga tempestivamente riassunta innanzi al giudice competente, lascia permanere integri gli effetti del pignoramento - sia con un'opposizione esecutiva, la quale, presupponendo la deduzione di un vizio formale inficiante l'atto di pignoramento, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi diretta a conseguire l'estinzione dell'esecuzione, con inefficacia ex tunc dell'atto di pignoramento, ex art. 624, comma 3, c.p.c., o, all'esito del giudizio di merito, una declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva.

    Art. 28 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 486 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 153 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28825/2025

    31 ottobre 2025

    In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile, il giudicato interno in ordine alla competenza si forma esclusivamente se la controversia è stata tempestivamente riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente e se non vi è stata impugnazione del provvedimento con il regolamento di competenza a istanza di parte.

    Art. 28 c.p.c. · Art. 44 c.p.c. · Art. 39 c.p.c. · Art. 40 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 40 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19610/2025

    16 luglio 2025

    In tema di arbitrato, l'eccezione con la quale sia dedotta l'esistenza di una clausola compromissoria ha carattere processuale e integra una questione di competenza di natura non inderogabile, così da giustificarne il rilievo d'ufficio, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri.

    Art. 28 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 808 c.p.c. · Art. 819-ter c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 55 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 93/2016

    Questione inammissibile
    22 aprile 2016

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - in combinato disposto con gli artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. - impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., nella parte in cui attribuisce la cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme del codice della strada alla competenza per territorio inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa, con conseguente rilevabilità di ufficio dell'incompetenza. Quanto agli artt. 28 e 38, secondo comma, cod. proc. civ., la questione investe due disposizioni inconferenti: la prima stabilisce, infatti, l'inderogabilità della competenza per territorio nei casi in cui essa è «disposta espressamente dalla legge»; la seconda disciplina un profilo che non viene in rilievo nel processo principale. Con riferimento alla rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza riscontrata, il rimettente non deve fare uso del relativo potere poiché è stata ritualmente e tempestivamente proposta dal convenuto eccezione di incompetenza per territorio. Inoltre, va rilevata la totale carenza di indicazione delle ragioni della non manifesta infondatezza della questione riferita all'art. 102 Cost. e il difetto di adeguata motivazione in ordine alla ravvisata lesione degli artt. 3 e 24 Cost., soltanto assertivamente denunciata. A tal fine il rimettente non ha neppure considerato le ordinanze della Corte che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione poichè la scelta del tradizionale criterio del locus commissi delicti , ancorato ad un riferimento oggettivo desunto dalla vicenda oggetto di giudizio, costituisce espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato si discuta della legittimità della pretesa punitiva esercitata. Per la manifesta inammissibilità di questioni che investono disposizioni inconferenti, v. le citate ordinanze nn. 269/2015 e 128/2015. Per l'irrilevanza dell'erronea indicazione della disposizione impugnata, precisamente individuata nel contesto dell'ordinanza di rimessione, v. la citata sentenza n. 216/2015. Sul principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., tra le molte, le citate ordinanze nn. 55/2016 e 270/2015. Sull'inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione in ordine alla ravvisata lesione dei parametri evocati, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 91/2015 e 52/2015. Sulla scelta del criterio del locus commissi delicti , quale «espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza in generale ed in particolare di quella territoriale», v. la citata ordinanza n. 459/2002; v. anche le ordinanze nn. 74/2011, 114/2005; 130/2004, 61/2004, 259/2003, 193/2003 e 75/2003.

    Art. 28 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 639/1987

    Questione infondata
    30 dicembre 1987

    La competenza territoriale inderogabile stabilita dall'art. 661 cod. proc. civ. per lo speciale procedimento di convalida di sfratto, corrisponde al generale criterio del foro del convenuto e si rende necessaria in vista delle gravi conseguenze che la legge ricollega alla mancata comparizione dell'intimato, a cagione delle quali sono previste particolari cautele; cio` non esclude, peraltro,che il locatore possa avvalersi della clausola di deroga convenzionale della competenza, agendo nelle forme ordinarie. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 661, 38, comma terzo, e 28 cod. proc. civ., nella parte in cui, per i procedimenti di convalida di sfratto, stabiliscono la competenza inderogabile del giudice del luogo in cui si trova la cosa locata).

    Art. 661 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 28 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art28 · fonte del testo

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