Corte costituzionale

Ordinanza n. 348/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 (Foro

stabilito per accordo delle parti), 30-bis (Foro per le cause in cui

sono parti magistrati), primo comma, e 38 (Incompetenza) del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza in data 22 maggio 2001

dal Tribunale di Napoli, iscritta al n. 799 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª

serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 22 maggio

2001, resa nel corso di un giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo per prestazioni professionali emesso in favore di un

avvocato svolgente funzioni di giudice di pace nello stesso

circondario del giudice adito, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 28 (Foro stabilito per

accordo delle parti), 30-bis (Foro per le cause in cui sono parti

magistrati), primo comma, e 38 (Incompetenza) del codice di procedura

civile, "nella parte in cui non contemplano come inderogabile la

competenza territoriale stabilita dall'art. 30-bis primo comma, cod.

proc. civ. e, conseguentemente, non prevedono il potere del giudice

di rilevarne d'ufficio il difetto";

che l'art. 30-bis primo comma, cod. proc. civ., introdotto

dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, prevede che le cause

in cui sono comunque parti magistrati, le quali secondo le norme del

capo I dello stesso codice sarebbero attribuite alla competenza di un

ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui

il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del

giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo

del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11

del codice di procedura penale, cioè quello determinato, in

relazione ad ogni distretto, dalla tabella A di cui all'annesso della

legge n. 420 del 1998, allegata alle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate

con d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271;

che, ad avviso del giudice a quo la competenza territoriale

prevista da questa disposizione non rientra tra i casi contemplati

dall'art. 28 cod. proc. civ., mancando una previsione espressa in

questo senso, e deve, quindi, considerarsi liberamente derogabile

dalle parti: con la conseguenza che vi è l'onere per il convenuto,

ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., di eccepire, a pena di

decadenza, l'incompetenza del giudice adito nella comparsa di

risposta, ed il giudice non può rilevarla di ufficio;

che la mancata previsione della inderogabilità di tale

competenza e del potere del giudice di rilevarne d'ufficio il difetto

si porrebbe in contrasto:

(a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionalità

di una normativa che, da un lato, opera, attraverso una deroga

generalizzata dei fori previsti dal codice di procedura, una

presunzione di inaffidabilità del giudice adito nel caso in cui una

parte sia un magistrato che presta servizio nel medesimo distretto di

corte di appello, ma, dall'altro, lascia la rilevabilità di tale

incompetenza, posta a presidio di un interesse generale e di un

diritto fondamentale, alle parti e non anche al giudice;

(b) con l'art. 24 della Costituzione, per la violazione del

diritto di difesa della parte convenuta, tenuto conto che la stessa,

ove non sia a conoscenza che l'attore è un magistrato in servizio

presso uffici del distretto e ove tale circostanza non emerga dagli

atti, può non essere in grado di eccepire tempestivamente nella

comparsa di risposta l'incompetenza territoriale;

(c) con l'art. 25 della Costituzione, per l'ulteriore

conseguente lesione del principio del giudice naturale precostituito

per legge;

(d) con l'art. 101 della Costituzione, per l'ingiustificata

disparità di trattamento tra processo penale ove tale incompetenza

può essere rilevata dal giudice e giudizio civile, a fronte

dell'unitarietà della giurisdizione e degli interessi generali e dei

diritti fondamentali tutelati;

(e) con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, ai

cui sensi ogni processo deve svolgersi innanzi ad un giudice terzo ed

imparziale;

che, ai fini della rilevanza della questione, il giudice a

quo osserva che nel caso al suo esame l'ingiunto non ha provveduto ad

eccepire nell'atto di opposizione l'incompetenza territoriale del

Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 30-bis cod. proc. civ; che in

questa disposizione il termine "magistrati" è utilizzato dal

legislatore senza operare alcuna distinzione, sicché l'ampia

formulazione fa ritenere la norma applicabile anche ai "magistrati

onorari"; e che dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende la

possibilità di rilevare o meno d'ufficio l'incompetenza territoriale

del Tribunale adito e di indicare, ai sensi degli artt. 11 cod. proc.

pen. e l disp. att. cod. proc. pen., il Tribunale di Roma quale

giudice competente a conoscere della domanda proposta dal ricorrente

in via monitoria e dell'intera causa.

Considerato, in punto di rilevanza della questione, in rapporto

alla qualità di magistrato onorario del convenuto opposto nel

giudizio a quo che il remittente sostiene, con motivazione non

implausibile, l'applicabilità dell'art. 30-bis anche ai magistrati

onorari, e fra questi ai giudici di pace, onde la questione è sotto

questo profilo ammissibile;

che il remittente dà per scontato il presupposto

interpretativo secondo cui la speciale competenza territoriale,

stabilita dall'art. 30-bis cod. proc. civ., non rientrando fra i casi

di competenza territoriale inderogabile contemplati dall'art. 28 del

codice, sarebbe liberamente derogabile dalle parti;

che, peraltro, una recentissima pronuncia della Corte di

cassazione (sez. lav., 16 maggio 2002, n. 7119), successiva

all'ordinanza di rimessione, seguendo un indirizzo già sostenuto in

dottrina, ha ritenuto l'inderogabilità ad opera delle parti anche

della speciale competenza territoriale derogatoria prevista

dall'art. 30-bis cod. proc. civ., sia in quanto essa è

"compiutamente e specificamente determinata dalla legge", sia perché

essa si configura come una competenza idonea a derogare a qualsiasi

altro foro pur altrimenti previsto come inderogabile dal codice

processuale;

che, del resto, non mancano altre ipotesi - come quella della

competenza a dichiarare il fallimento (art. 9 del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267), o quella del giudice davanti a cui si propone

l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni

amministrative (art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689) - nelle

quali, nonostante l'apparente rigidità della formula dell'art. 28

cod. proc. civ., che sembrerebbe escludere l'inderogabilità della

competenza territoriale fuori dei casi espressamente ivi indicati e

degli altri in cui la legge espressamente statuisca in tal senso,

giurisprudenza e dottrina sono giunte a ritenere, pur non senza

contrasti, la inderogabilità ad opera delle parti della competenza

territoriale, deducendola dalla specifica ratio del relativo criterio

stabilito dalla legge in vista di interessi generali;

che, pertanto, la motivazione dell'ordinanza di rimessione,

che si ferma alla mera constatazione dell'assenza di una statuizione

legislativa di inderogabilità, appare sotto questo profilo carente,

spettando al giudice a quo il compito di esaminare la praticabilità

di una diversa interpretazione, tale da superare i prospettati dubbi

di legittimità costituzionale (cfr., da ultimo, ordinanza n. 315 del

2002);

che, per queste ragioni, la questione si palesa

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 28 (Foro stabilito per

accordo delle parti), 30-bis (Foro per le cause in cui sono parti

magistrati), primo comma, e 38 (Incompetenza) del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101 e 111

della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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