Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25478/2025
Chiamata di terzo in garanzia - Cumulo di domande - Litisconsorzio facoltativo - Sentenza d’appello che rigetta la domanda di garanzia per ragione inerente il solo rapporto dedotto dal chiamante - Ricorso per cassazione proposto dall'attore soccombente - Evocazione del garante - Necessità - Esclusione.
Nel caso in cui il convenuto, senza contestare la propria legittimazione sostanziale, chiami in giudizio un terzo, chiedendo che questo sopporti le conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda contro di lui, si determina una situazione di cumulo riconducibile alla nozione di litisconsorzio facoltativo, connotato nel senso della scindibilità ex art. 332 c.p.c., con la conseguenza che, in caso di sentenza d'appello che rigetta la domanda di garanzia per una ragione inerente al solo rapporto dedotto dal chiamante, ove il ricorso per cassazione sia proposto dall'attore soccombente, in relazione al rigetto della domanda principale, non vi è necessità di evocare in giudizio anche il garante.
Rv. 676343-01Rassegna di settembre 2025, p. 79 ↗Art. 106 c.p.c. · Art. 332 c.p.c. · Art. 103 c.p.c. · Art. 369 c.p.c.Dove leggere la sentenza