Art. 417-bis c.p.c. — Difesa delle pubbliche amministrazioni

[1]Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio ((avvalendosi direttamente di propri dipendenti)).

[2]Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche' al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

[3]Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.

Testo vigente dal 22 novembre 1998

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 417-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 31839/2025

    5 dicembre 2025

    Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza alla P.A. costituita in giudizio tramite propri dipendenti, effettuata in forma telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 12, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel testo integrato dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020), deve recare l'indicazione dei funzionari costituiti quali destinatari, cui deve essere manifestata la volontà della parte notificante di far decorrere il termine breve, atteso che ad essi sono attribuite tutte le capacità connesse alla qualità di difensore e che l'onere imposto dalle modalità previste dal citato comma 12, relative al luogo di notifica, non incide sulla necessità di individuazione del destinatario della stessa.

    Art. 417-bis c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 326 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 144 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16647/2025

    21 giugno 2025

    La notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado a mezzo di propri funzionari, eseguita - successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - presso la cancelleria del tribunale ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, anziché all'indirizzo PEC indicato dalla stessa P.A. nell'atto di costituzione in giudizio o compreso nell'elenco presso il Ministero della giustizia, oppure ancora a quello corrispondente al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, è nulla e non già inesistente, riferendosi la norma sugli indirizzi telematici al "luogo" (inteso anche in senso giuridico) presso cui indirizzare la notifica, sicché il giudice deve disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

    Art. 417-bis c.p.c. · Art. 160 c.p.c. · Art. 291 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 130 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1998 al 22 novembre 1998. 12 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi tolto: di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio aggiunto: direttamente di propri dipendenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art417bis · fonte del testo

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