Art. 86 — Fermo di beni mobili registrati

Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario puo' disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. ((2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione)) Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo. 65

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

65

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 3, comma 41) che "Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503".

Testo vigente dal 21 agosto 2013 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 86, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20987/2025

    23 luglio 2025

    In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, le controversie relative al preavviso di iscrizione di ipoteca derivante da ordinanza-ingiunzione prefettizia rientrano nella competenza del giudice di pace se il massimo edittale della sanzione non supera il limite di valore di cui all'art. 6, comma 5, lettera a), d.lgs. n. 150 del 2011, dovendosi avere riguardo, in mancanza di tale indicazione negli atti di causa, all'importo della cartella esattoriale, poiché si tratta di domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dalla pubblica amministrazione.

    Art. 86

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 154 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9062/2025

    6 aprile 2025

    Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all'eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione; pertanto, accolta un'impugnazione di un fermo amministrativo esclusivamente per inidoneità del bene aggredito a soddisfare una futura eventuale esecuzione, ma previamente respinta la contestazione della sussistenza o dell'entità del credito cautelato dal fermo, sussiste l'interesse dell'opponente ad impugnare tale specifico capo della pronuncia, a lui sfavorevole.

    Art. 86 · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 162 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 364/2008

    Questione inammissibile
    7 novembre 2008

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo e, comunque, per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo risultante dalla sostituzione del primo comma ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, e quale interpretato autenticamente dall'art. 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248), in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non fissa criteri e limiti ai poteri del concessionario della riscossione in ordine all'adozione del provvedimento di fermo di beni mobili registrati e non prevede che detto provvedimento sia motivato con riferimento alla sussistenza del fondato timore di perdere la garanzia del credito ovvero alla necessità, in relazione alla consistenza patrimoniale del contribuente, di emetterlo. Esulano, infatti, dalla prospettazione del ricorrente del giudizio principale tutti i profili in relazione ai quali il rimettente ha sollevato d'ufficio le questioni proposte e, pertanto, l'invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale non potrebbe comunque avere alcuna incidenza su detto giudizio, dovendo essa essere pronunciata con riferimento a circostanze che risultano estranee al suo thema decidendum . - Sull'inammissibilità per estraneità della questione proposta al thema decidendum del giudizio principale v. la citata ordinanza n. 149 del 2006.

    Art. 86 Riscossione imposte sul reddito · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 297/2007

    Questione inammissibile
    17 luglio 2007

    Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione - degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello tributario, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli, in quanto, successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore l'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale, integrando il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di fermo sui beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni (lettera e - ter ).

    Art. 49 Riscossione imposte sul reddito · Art. 57 Riscossione imposte sul reddito · Art. 86 Riscossione imposte sul reddito · Art. 2 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 161/2007

    Questione inammissibile
    8 maggio 2007

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, la circostanza che, dopo la sua proposizione, l'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inserito dalla relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, abbia integrato il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevedendo la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di «fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni» (lettera e-ter ), non ha influenza sulla rilevanza atteso che, a norma dell'art. 5 del c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.

    Art. 86 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2005 al 21 agosto 2013. 21 parole tolte, 83 parole aggiunte.

… pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. tolto: Il fermo si esegue aggiunto: 2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari tolto: a cura del concessionario, che ne da' altresi' comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.aggiunto: , salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art86 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari