Corte costituzionale

Ordinanza n. 872/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo

comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482

(Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le

pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con

ordinanza emessa il 15 settembre 1987 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e la s.p.a. Weber,

iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 settembre 1987, il Pretore

di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e

Weber S.p.a. ha sollevato in riferimento agli artt. 2; 3, secondo

capoverso (recte comma) e 4 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della

legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private) "così come interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso

che non è consentita la costituzione ex lege del rapporto di lavoro

con gli invalidi civili (e categorie assimilate) avviati

obbligatoriamente al lavoro e che è inammissibile il ricorso

all'art. 2932 c.c. per ottenere, in caso di rifiuto del datore di

lavoro di stipulare il contratto, l'esecuzione specifica

dell'obbligo";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte ha già ravvisato come l'imprenditore

sia sì obbligato alle assunzioni nell'area delle categorie protette

indubbiamente di cospicua caratterizzazione sociale e pur sempre -

tuttavia - finalizzate ad obiettive esigenze, stante l'equilibrio dei

valori costituzionali volti a preservare l'iniziativa economica da

restrizioni abnormi nelle scelte operative del suo svolgimento (sent.

n. 622 del 1987);

che, pertanto, non sussistendo ragioni per discostarsi da quanto

affermato, la questione si appalesa di manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10, primo comma e 16, quarto comma, della

legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private) sollevata dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli artt. 2; 3, secondo comma e 4 della

Costituzione;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:872 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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