Codice civile

Art. 179 c.c. — Beni personali

((Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

  • a)i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
  • b)i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalita' o nel testamento non e' specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
  • c)i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
  • d)i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
  • e)i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche' la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita' lavorativa;
  • f)i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purche' cio' sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, e' escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 179 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11599/2026

    28 aprile 2026

    In costanza di comunione legale tra coniugi, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno di essi, consistente in una compravendita a cui l'altro partecipi in qualità di comproprietario venditore, affinché il bene sia escluso dalla comunione ex art. 179 c.c., è necessario che l'atto rechi sia la dichiarazione del coniuge acquirente circa la natura personale dell'acquisto ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. c), d), f), sia la dichiarazione del coniuge (co- venditore) non acquirente, resa ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.c., dovendo quest'ultima ritenersi condizione necessaria, ma non sufficiente, per escludere dalla comunione il bene medesimo, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale dell'acquisto (richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura), ma anche l'effettiva sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dall'art. 179, comma 1, lett. c), d), f), c.c.

    Art. 179 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10762/2026

    23 aprile 2026

    Nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, l'oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendosi utilizzare elementi ad esso estranei, cosicché il riconoscimento dell'efficacia di un ordine straniero di trasferimento della proprietà di un immobile sito nel territorio dello Stato italiano presuppone, necessariamente, l'accertamento di un preesistente impegno del proprietario a vendere il cespite, assunto in forma scritta o comunque recepito in un provvedimento giudiziario, in ragione del disposto dell'art. 1350 c.c., a cui va attribuita, anche alla stregua dell'art. 24 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, natura di principio di ordine pubblico.

    Art. 179 c.c. · Art. 177 c.c. · Art. 1346 c.c. · Art. 1350 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32455/2025

    12 dicembre 2025

    Il regime della comunione legale è logicamente e giuridicamente compatibile con l'acquisto di un diritto reale di usufrutto la cui durata, in base alla chiara identificazione dell'oggetto del negozio, sia commisurata alla vita di uno solo dei coniugi, il quale non si trasforma automaticamente in usufrutto congiunto, a prescindere dall'esclusione ex art. 179 c.c.

    Art. 179 c.c. · Art. 177 c.c. · Art. 979 c.c. · Art. 1398 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 10 parole tolte, 191 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: La costituzione di dote non puo' comprendere i beni futuriaggiunto: Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

aggiunto: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

aggiunto: b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalita' o nel testamento non e' specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

aggiunto: c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

aggiunto: d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

aggiunto: e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonche' la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacita' lavorativa;

aggiunto: f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purche' cio' sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, e' escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art179 · fonte del testo

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