Art. 2933 c.c. — Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

[1]Se non e' adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto puo' ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, cio' che e' stato fatto in violazione dell'obbligo.

[2]Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2933 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 26266/2025

    26 settembre 2025

    Il concetto di pregiudizio all'economia nazionale, di cui all'art. 2933, comma 2, c.c., che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare, si riferisce esclusivamente alle cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale la cui perdita risulti pregiudizievole per l'intera collettività là dove viene ad incidere sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso di abitazione.

    Art. 2933 c.c. · Art. 2058 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 43 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2931 e 2933 regolano rispettivamente l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, dei quali si occupavano gli articoli 1220 e 1222 del codice civile del 1865. In relazione però al nuovo modus procedendi introdotto dal codice di procedura, non si tratta più per l'avente diritto di ottenere un'autorizzazione a provvedere egli stesso, a spese dell'obbligato, al compimento di quanto non sia stato eseguito o alla distruzione di ciò che sia stato fatto illegittimamente, bensì si tratta di ottenere un provvedimento al quale fa seguito un'esecuzione da realizzarsi nei modi indicati dagli articoli 612 e seguenti del codice medesimo. Per quel che riguarda in ispecie gli obblighi di non fare, è poi da osservare che, talvolta, quanto è stato compiuto in violazione di un obbligo, se nuoce alle ragioni del privato, può tuttavia recare utilità all'economia nazionale. In tali casi il diritto del singolo - del resto tutelato attraverso il risarcimento del danno - deve cedere all'interesse della collettività: ho pertanto disposto (art. 2933, secondo comma) che, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale, la distruzione non può essere ordinata. La disposizione s'informa al principio fondamentale della codificazione fascista che la tutela dei diritti subiettivi privati deve trovare il suo limite nella necessità di tutela delle esigenze della collettività e degli interessi generali. Della prescrizione e della decadenza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1195

  • Gli istituti della prescrizione acquisitiva e della prescrizione estintiva, disciplinati promiscuamente dal codice del 1865, vengono nel nuovo codice, in conformità del voto della prevalente dottrina, nettamente distinti, come esige la profonda diversità degli elementi costitutivi e dei rispettivi effetti. La prima - che nel nuovo codice è costantemente designata col termine di usucapione - trova, come modo di acquisto dei diritti reali, la sua disciplina nel libro della proprietà; la seconda - che è designata col solo termine di prescrizione, senz'alcuna aggiunta - trova, come modo di estinzione dei diritti in genere, la sua disciplina nel libro della tutela dei diritti, nel quale hanno pure sede quelle norme di carattere generale che estendono la loro efficacia a entrambi gli istituti. DELLA PRESCRIZIONE. Disposizioni generali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1196

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2933 · fonte del testo

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