Art. 27 — Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione

Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprieta` e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volonta` dell'acquirente o del creditore. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volonta` del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa. Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga l'approvazione o la omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato per legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488 ))

Testo vigente dal 1 gennaio 2000 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 27, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9271/2026

    13 aprile 2026

    In tema di imposta di registro, il provvedimento di ammissione con riserva al passivo fallimentare di un credito rientrante tra i crediti condizionali, ex artt. 96, comma 3, n. 1, e 55, ultimo comma, l.fall., che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione dell'obbligato principale, (nella specie, il credito assistito da polizza fideiussoria "a prima richiesta" con rinuncia del garante al beneficio di preventiva escussione del debitore principale), è soggetto a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, essendo la riserva, ostativa all'esigibilità del credito in sede concorsuale, equiparabile a una condizione sospensiva del provvedimento stesso, con la conseguenza che, solo quando si verifichi l'evento determinante l'avveramento dell'iniziale riserva (nella specie, l'infruttuosa escussione del garante da parte del creditore), il successivo provvedimento di ammissione definitiva del credito è soggetto a imposta proporzionale, ai sensi degli artt. 19 e 27, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con l'aliquota prevista dall'art. 8, lett. c), della tariffa, parte prima, ivi annessa.

    Art. 27 · Art. 96 fallimento · Art. 55 fallimento · Art. 113-bis fallimento

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 392 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4140/2026

    24 febbraio 2026

    La sentenza ex art. 2932 c.c. che disponga il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, in applicazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche se ancora impugnabile, non rilevando a tal fine la successiva estinzione del giudizio d'appello a seguito di rinuncia delle parti, in quanto, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., essa rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito.

    Art. 27 · Art. 2932 c.c. · Art. 310 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 144 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4069/2026

    23 febbraio 2026

    Le condizioni apposte nella sentenza ex art. 2932 c.c., relative alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli a carico del promittente venditore e al pagamento del corrispettivo pattuito a carico del promissario acquirente, devono ritenersi, sotto il profilo fiscale, meramente potestative, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in modo proporzionale e non fisso, in applicazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986.

    Art. 27 · Art. 2932 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 141 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21055/2025

    24 luglio 2025

    In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta in misura proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui non sono considerati soggetti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla volontà dell'acquirente per effetto di condizione meramente potestativa, non essendo decisivo, peraltro, che la domanda di esecuzione in forma specifica sia proposta dal promittente venditore (contro il quale il promittente acquirente abbia eventualmente proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare), giacché la volontà rilevante ai fini del consolidamento e della stabilizzazione dell'efficacia traslativa della sentenza costitutiva resta quella del promittente acquirente rispetto all'adempimento dell'obbligazione posta a suo carico per il pagamento del prezzo.

    Art. 27 · Art. 2932 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 379 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 2000. 48 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… di registrazione. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di tolto: proprieta' aggiunto: proprieta` e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti tolto: della mera volonta' aggiunto: dalla mera volonta` dell'acquirente o del creditore. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera tolto: volonta' aggiunto: volonta` del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa. Gli atti indicati … l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato tolto: dalla aggiunto: per legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto. tolto: Gli aumenti di capitale a pagamento di societa' per azioni, in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione ovvero, in caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, alla condizione sospensiva della conversione. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art27 · fonte del testo

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