Codice civile

Art. 337-sexies c.c. — Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

[1]Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

[2]In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e' obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di reperire il soggetto.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 337-sexies c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33389/2025

    21 dicembre 2025

    In tema di separazione consensuale, l'art. 144 c.c. impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nello svolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, ma non comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile, né la possibilità di portare a esecuzione forzata le decisioni concordate, atteso che si tratta di accordi assunti rebus sic stantibus, che in qualunque momento ciascun coniuge può mettere in discussione, potendo l'unilaterale rescissione dell'accordo rilevare, se ingiustificata, come motivo di addebito della separazione, ma non essendo tali accordi equiparabili in alcun modo a un contratto, essendo, anzi, destinati a essere vanificati dal venir meno dell'affectio tra i coniugi conseguente alla separazione.

    Art. 337-sexies c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 144 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23443/2025

    18 agosto 2025

    In tema di statuizioni riguardanti i figli maggiorenni portatori di disabilità grave, l'applicabilità nei loro confronti delle disposizioni previste in favore dei figli minori comporta, quanto all'assegnazione della casa familiare a uno dei genitori, la verifica del legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore che vive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua assistenza, in base a un accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell'attualità, senza che abbiano rilievo possibili future sistemazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisone che aveva confermato l'assegnazione della casa familiare alla madre della figlia disabile, pur se quest'ultima risultava da anni ricoverata in strutture residenziali adibite all'assistenza e cura dei soggetti affetti da patologie psichiche, non potendo darsi rilievo ad una mera possibilità eventuale di rientro nell'habitat familiare in un futuro non meglio determinato).

    Art. 337-sexies c.c. · Art. 337-septies c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14458/2025

    30 maggio 2025

    La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, rigettando la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare all'ex moglie, aveva omesso di valutare se, alla luce del documentato trasferimento del figlio maggiorenne in altra città per motivi di studio e della corresponsione in via diretta da parte del padre dell'assegno di mantenimento, l'abitazione familiare fosse rimasta per il figlio un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno).

    Art. 337-sexies c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12249/2025

    9 maggio 2025

    In tema di assegnazione della casa familiare, qualora il giudice decida, nel migliore interesse dei figli, di assegnarne solo una porzione, il potere di imporre limiti al diritto dominicale deve essere esercitato sempre nell'ambito di quanto previsto dall'art. 337-sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell'interesse di costoro, di talché, in siffatti casi, la restante porzione della casa familiare non assegnata resta regolata dal titolo di proprietà o da eventuali diritti reali o di godimento sulla stessa, e non dal provvedimento del giudice del divorzio, con l'ulteriore conseguenza che nessun provvedimento di assegnazione di porzioni di casa familiare, ovvero di altre unità immobiliari che non costituiscono l'ambiente di vita dei figli, può essere disposto in favore del genitore non convivente con la prole, restando a tali fini estranea ogni valutazione relativa alla ponderazione degli interessi di natura solo economica o abitativa dei genitori. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva assegnato una parte dell'immobile al genitore non convivente con la prole in considerazione delle sue esigenze abitative, riducendo in tale modo, senza alcun motivo collegato all'interesse diretto della prole, il relativo ambito domestico di quest'ultima.).

    Art. 337-sexies c.c. · Art. 155 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art337sexies · fonte del testo

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