Art. 2648 c.c. — Accettazione di eredità e acquisto di legato

[1]Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredita' che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.

[2]La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredita', contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

[3]Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredita', si puo' richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. ((La trascrizione puo' essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredita' ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita' di erede ai sensi dell'articolo 485)).

[4]La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2648 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9436/2025

    10 aprile 2025

    Ai sensi dell'art. 2648 c.c., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, si può chiedere la trascrizione del relativo acquisto ove esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autentica o accertata giudizialmente, cosicché, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare, il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa (che presuppone necessariamente l'accettazione di quell'eredità), procedere alla trascrizione (eventualmente mancante) dell'acquisto mortis causa di tali eredi, oltre che del successivo trasferimento da questi ultimi in suo favore, con la conseguenza di non avere interesse a chiedere, ai fini della trascrizione ex art. 2648, comma 3, c.c., una pronuncia di accertamento del pregresso trasferimento della proprietà del bene per successione mortis causa.

    Art. 2648 c.c. · Art. 476 c.c. · Art. 2932 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 99 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È noto che la pubblicità degli acquisti mortis causa era da lungo tempo auspicata dalla dottrina e dalla pratica. La legislazione fiscale aveva di fatto realizzato in buona parte questa esigenza, la quale trova nelle nuove disposizioni completa soddisfazione. A differenza della legge fiscale che impone la trascrizione del certificato di denuncia di successione, dei testamenti e, in genere, degli atti da cui risulta la qualità di erede o di legatario, l'art. 2648 dispone che la pubblicità di un acquisto mortis causa si opera mediante la trascrizione dell'atto di accettazione, se si tratta di acquisto a titolo di erede, in correlazione al principio che l'eredità si acquista con l'accettazione (art. 459), e mediante la trascrizione di un estratto autentico del testamento, se si tratta di acquisto a titolo di legato, in correlazione al principio che non occorre, per acquistare il legato, alcun atto di accettazione (art. 649). La disposizione in oggetto precisa poi quale sia il documento che deve essere trascritto anche con riguardo alle ipotesi in cui l'acquisto dell'eredità risulti tacitamente da atti incompatibili con una volontà contraria. Quanto agli effetti della mancata trascrizione degli acquirenti mortis causa, non era certo possibile, dato il nostro sistema successorio, nè applicare la disposizione dell'art. 2644, nè, tanto meno, subordinare l'acquisto all'adempimento delle forme di pubblicità. La sanzione della mancata pubblicità consiste unicamente nella inefficacia di ulteriori trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente mortis causa, secondo la disposizione generale dell'art. 2650 che sarà tra breve illustrata, e che in definitiva è sufficiente a realizzare lo scopo che il legislatore doveva proporsi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1071

  • Una figura che, malgrado il silenzio della legge, ha avuto in pratica notevoli applicazioni è la così detta cessione dei beni ai creditori, la cui ammissibilità nel nostro ordinamento è stata riconosciuta specie in base alla menzione che ne fa la legge sulle tasse di registro. Questo istituto è ora regolato dal nuovo codice (articoli

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1072

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 dicembre 2025. 57 parole aggiunte.

… sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. aggiunto: La trascrizione puo' essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredita' ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita' di erede ai sensi dell'articolo 485.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2648 · fonte del testo

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