Art. 144 c.c. — Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

[1]((I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

[2]A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 144 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33389/2025

    21 dicembre 2025

    In tema di separazione consensuale, l'art. 144 c.c. impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nello svolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, ma non comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile, né la possibilità di portare a esecuzione forzata le decisioni concordate, atteso che si tratta di accordi assunti rebus sic stantibus, che in qualunque momento ciascun coniuge può mettere in discussione, potendo l'unilaterale rescissione dell'accordo rilevare, se ingiustificata, come motivo di addebito della separazione, ma non essendo tali accordi equiparabili in alcun modo a un contratto, essendo, anzi, destinati a essere vanificati dal venir meno dell'affectio tra i coniugi conseguente alla separazione.

    Art. 144 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 337-sexies c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 39 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 176/1970

    Questione inammissibile
    2 dicembre 1970

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 144, prima parte, del codice civile, in relazione all'art. 614 del codice penale e in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSE…

    Art. 144 c.c. · Art. 614 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 33 parole tolte, 37 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il marito e' il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed e' obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenzaaggiunto: I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

aggiunto: A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art144 · fonte del testo

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